Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1168 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 21/01/2021), n.1168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28191/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Boscarato & Value s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tagliamento n.

55, presso lo studio dell’avv. Nicola Di Pierro, rappresentata e

difesa dall’avv. Claudio Micheloni, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 623/07/14, depositata il 9 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 623/07/14 del 09/04/2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Boscarato & Value s.r.l. (di seguito B&V) avverso la sentenza n. 205/13/11 della Commissione tributaria provinciale di Venezia (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo formale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis espletato nei confronti della Dino Boscarato s.r.l. e notificata anche alla società contribuente quale responsabile in solido a seguito di cessione di azienda del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ex art. 14;

1.2. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello della società contribuente osservando che: a) gli omessi versamenti riguardavano la società cedente, Dino Boscarato s.r.l., e non anche B&V, destinataria della notificazione della cartella quale responsabile in solido; b) nei confronti di tale ultima società non era stata inviata la preventiva comunicazione di irregolarità, con conseguente annullabilità dell’iscrizione a ruolo;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. B&V resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, evidenziando che: a) non vi sarebbe contestazione in ordine alla debenza dei versamenti e all’invio della comunicazione di irregolarità alla società cedente; b) l’invio della comunicazione di irregolarità alla società cessionaria non sarebbe, pertanto, necessario;

2. il motivo è fondato;

2.1. come evidenziato, da ultimo, da Cass. n. 33344 del 17/12/2019, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 (e dall’analoga disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3), ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate;

2.2. infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all’art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (cfr. Cass. n. 3154 del 17/02/2015, Cass. n. 42 del 03/01/2014, Cass. n. 17396 del 23/07/2010);

2.2.1. nel caso di comunicazione dell’esito della liquidazione (cd. comunicazione di irregolarità), prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, il relativo obbligo imposto all’amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità, dovendo parlarsi di semplice irregolarità (Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 13759 del 06/07/2016);

2.2.2. con riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 – obbligo il cui inadempimento è stavolta sanzionato con la nullità – è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità esso non è imposto “in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass. n. 8342 del 25/05/2012; v. Cass. n. 15584 del 08/07/2014; Cass. n. 12023 del 10/06/2015);

2.3. nè può ragionevolmente sostenersi – come afferma anche la CTR – che l’avviso bonario sia necessario al fine di ottenere un minor aggravio di sanzioni, atteso che, a seguito della notifica della cartella, è sempre possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr. Cass. 17479 del 2019, cit.);

2.4. nel caso di specie, non è contestato che la cartella di pagamento sia stata emessa in ragione del mancato versamento dei tributi dichiarati da Dino Boscarato s.r.l. ed è stata notificata a B&V in ragione della solidarietà conseguente all’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14;

2.5. ne consegue che se nessun avviso l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto inoltrare nei confronti della società cedente l’azienda, a maggior ragione non può ritenersi dovuta la comunicazione dello stesso nei confronti della società cessionaria, odierna controricorrente, la quale risponde ex lege dei debiti della prima;

2.6. del resto, la circostanza per la quale l’avviso avrebbe dovuto essere comunque inoltrato al cessionario in quanto non a conoscenza delle dichiarazioni della cedente non rientra nemmeno nella ratio decidendi della CTR (che si è limitata ad annullare la cartella di pagamento per mancato invio della comunicazione di irregolarità);

3. in conclusione, il ricorso va accolto e, tenuto conto dell’assorbimento delle ulteriori questioni, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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