Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1168 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17086-2018 proposto da:

R.C., R.L., in proprio e nella qualità di

genitore esercente la potestà sulla figlia minore L.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO, 15, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO MUNGO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVANNI GIUCA;

– ricorrenti –

contro

ZURICH INSURANCE COMPANY PLC, in persona del Procuratore Speciale

Dott. M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI Giuseppe,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

R.A., REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, A.A.,

C.M., T.C., INAIL (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 703/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.C. e R.L., quest’ultima in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore L.G., ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 703/18, del 7 aprile 2018, della Corte di Appello di Catania, che – per quanto qui ancora di interesse, accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società Reale Mutua di Assicurazioni (d’ora in poi, “Reale Mutua”) avverso la sentenza definitiva n. 402/15, del 24 febbraio 2015, del Tribunale di Siracusa – ha escluso la condanna di Reale Mutua a risarcire il danno catastrofale agli eredi di Ca.Vi. (ovvero, gli odierni ricorrenti) ed ha, inoltre, dichiarato che la predetta Reale Mutua è tenuta a risarcire il danno, anche nei confronti degli eredi di A.G. (ovvero, T.C., A.A. nato nel (OMISSIS), C.M. e A.A. nato nel (OMISSIS)), nei limiti del massimale di polizza di Euro 800.000,00, condannando, infine, gli odierni ricorrenti a rifondere le spese del grado di appello ai predetti eredi di A.G. e Zurich Insurance P.L.C. (d’ora in poi, “Zurich”).

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che a seguito di un sinistro stradale, occorso – il (OMISSIS), in (OMISSIS) – tra la vettura condotta da R.A., a bordo della quale viaggiava, tra gli altri, la moglie Ca.Vi., ed il motociclo guidato da A.G., si verificava il decesso tanto di quest’ultimo quanto della Ca..

Radicate, dunque, diverse cause risarcitorie – successivamente riunite – innanzi al Tribunale di Siracusa, sia da parte degli eredi di A.G., che degli eredi di Ca.Vi., all’esito del giudizio (al quale prendevano parte, oltre all’INAIL, anche le società Reale Mutua e Zurich, assicuratrici per la responsabilità civile auto, rispettivamente, l’una del veicolo in uso ad R.A., sottoscrittore del contratto di assicurazione, l’altra del motociclo in uso all’ A.), l’adito giudicante così provvedeva. Pronunciava, innanzitutto, sentenza non definitiva n. 514/12, del 20 dicembre 2012, con cui attribuiva la responsabilità esclusiva del sinistro ad R.A., riconoscendo, per l’effetto, il diritto al risarcimento del danno catastrofale, in relazione al decesso della Ca., in capo al marito A. e alla figlia R.L. (negandolo invece a R.C.), e riconoscendo, altresì, il diritto al risarcimento dei danni agli eredi di A.G., estromettendo, infine, dal giudizio la società Zurich.

Con successiva sentenza definitiva n. 402/15, il giudice di prime cure condannava la Reale Mutua ed R.A. al risarcimento dei danni in favore degli eredi sia di A.G. che di Ca.Vi., identificando i pregiudizi da risarcire a questi ultimi in quelli ad essi spettanti sia “iure proprio” che “iure hereditatis”, ponendo l’onere economico del ristoro di tutti i danni a carico della Reale Mutua, sul presupposto che la stessa dovesse tenere indenne R.A. da quanto quest’ultimo era stato condannato a versare agli aventi diritto al risarcimento.

Gravate con diversi appelli entrambe le sentenze, all’esito del giudizio di secondo grado (dopo che – in parziale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale siracusano – era stato sia negato il diritto al risarcimento del danno a R.A., giacchè ritenuto responsabile del sinistro, condannato, per l’effetto, a restituire quanto gli era stato corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado dalla società Reale Mutua, sia, all’opposto, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno anche a R.C., del quale era stata esclusa dal primo giudice la qualità di erede della Ca.), la Corte etnea provvedeva sull’appello di Reale Mutua avverso la sentenza definitiva del primo giudice, decidendo nei termini sopra meglio indicati.

Il giudice di appello, in particolare, ha annullato – secondo gli odierni ricorrenti in violazione di un giudicato interno, avendo l’appellante Reale Mutua, a loro dire, contestato solo la quantificazione del danno catastrofale – la condanna della predetta società assicuratrice a risarcire il danno “de quo” agli eredi di Ca.Vi., ed ha dichiarato, altresì, la predetta Reale Mutua tenuta a risarcire il danno, anche nei confronti degli eredi di A.G., nei limiti del massimale di polizza di Euro 800.000,00.

Ha, infine, condannato gli odierni ricorrenti a rifondere le spese del grado di appello ai predetti eredi di A.G. ella società Zurich.

3. Avverso la sentenza della Corte etnea ricorrono per cassazione i predetti C. e R.L. (quest’ultima, anche quale esercente la potestà genitoriale su L.G.) sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Il primo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo di gravame di Reale Mutua in relazione al riconoscimento del danno “catastrofale” in capo a Ca.Vi. e, per essa, ai suoi eredi.

Assumono gli odierni ricorrenti che in relazione al profilo del cd. “an debeatur”, e quindi dell’esistenza del danno catastrofale, era intervenuta, da parte del Tribunale di Siracusa, la già menzionata sentenza non definitiva n. 514/12, sicchè, in difetto di impugnazione della stessa, sul punto, da parte di chicchessia, deve ritenersi intervenuto un giudicato interno, che impediva alla Corte etnea, nel decidere del gravame proposto da Reale Mutua in ordine, esclusivamente, alla quantificazione del danno catastrofale, di mettere in discussione tale statuizione.

D’altra parte, ad ulteriore conferma della fondatezza della presente motivo, i ricorrenti evidenziano come la sentenza oggi impugnata abbia rigettato “in toto” l’appello di Reale Mutua sul “quantum debeatur”, di talchè le doglianze sul riconoscimento del danno catastrofale, oltre a non essere mai state formulate, risultano comunque implicitamente rigettate, insieme a tutte le altre inerenti la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni, proposte da Reale Mutua.

3.2. Il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2.

In questo caso, si censura la sentenza impugnata laddove afferma la necessità di fissare entro il limite del massimale di polizza la misura della condanna a carico di Reale Mutua ed in favore degli eredi di A.G., “così come la misura entro la quale” essa “dovrà tenere indenne R.A. di quanto questi sarà tenuto a versare in favore” di quegli stessi soggetti, nonchè laddove statuisce che la “condanna come le altre in favore dei congiunti della Ca. vanno soddisfatte nei limiti del massimale di polizza”.

I ricorrenti sottolineano che il proprio interesse ad impugnare tale statuizione deriva dal fatto che essi, in virtù di tale decisione, vengono immediatamente esposti ad una potenziale riduzione proporzionale del risarcimento ottenuto, e ciò in ragione della riconduzione dell’obbligo risarcitorio di Reale Mutua verso tutti danneggiati, entro il limite di massimale pari ad Euro 800.000,00.

Quanto, poi, al merito della censura, i ricorrenti evidenziano come la Corte catanese abbia operato una confusione processuale tra le posizioni di assicurato, assicuratore e terzo danneggiato, ritenendo sempre e comunque applicabile, in relazione al limite del massimale di polizza, il principio “iura novit curia”.

Per contro, mentre nel caso in cui sia l’assicurato ad agire nei confronti della propria compagnia di assicurazione, e questa eccepisca l’esistenza del massimale senza produrre il contratto di assicurazione che tale massimale preveda, opera senz’altro il principio suddetto, quando, invece, ad agire sia il terzo danneggiato, ovvero un soggetto estraneo al rapporto di assicurazione, la prova dell’esistenza del massimale di polizza non può essere considerata alla stregua di una mera deduzione, ma di un’eccezione in senso stretto, che spetterà, pertanto, alla compagnia di assicurazione allegare e provare.

3.3. Il terzo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 91 c.p.c.

Lamentano i ricorrenti, in questo caso, che la condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello, disposta a loro carico e in favore di Zurich e degli eredi di A.G., sarebbe stata adottata in violazione del principio di soccombenza, atteso che se R.C. non avesse proposto l’appello non avrebbe mai potuto ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, inizialmente negatogli dal giudice di prime cure, ciò che qualifica la sua posizione, pertanto, come quella di parte vittoriosa in appello.

4. Hanno proposto controricorso A.A. nato nel (OMISSIS), C.M. e T.C. (quest’ultima quale esercente la potestà genitoriale su A.A. nato nel (OMISSIS)), i quali hanno chiesto la cassazione della sentenza impugnata, sulla base di due motivi.

4.1. Il primo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, e presenta contenuto identico al secondo proposto con il ricorso principale.

4.2. Il secondo motivo ipotizza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 36 codice del consumo.

Viene dedotta la ricorrenza, nel caso che occupa, di una cosiddetta nullità di protezione, ai sensi della norma suddetta, per non essere stata sottoposta adeguatamente all’attenzione del contraente debole, nella specie R.A., il contenuto del contratto di assicurazione, ed in particolare tutte le limitazioni anche in merito al massimale, ivi previste.

5. Ha proposto controricorso la società Zurich, per resistere all’avversaria impugnazione in relazione al solo terzo motivo di ricorso, ovvero l’unico che la riguardi.

Si evidenzia come il motivo sia inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), ovvero, comunque, non fondato, in quanto la condanna alle spese in favore di essa Zurich costituisce applicazione del principio della soccombenza, avendo gli odierni ricorrenti appellato il capo della sentenza di primo grado che disponeva l’estromissione dal giudizio di tale società.

6. La società Reale Mutua è rimasta solo intimata.

7. I ricorrenti principali e quelli incidentali hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando ai rilievi avversari.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso principale va accolto, in relazione al suo secondo motivo, così come quello incidentale, in relazione al suo primo motivo.

8.1. Il primo motivo del ricorso principale non è, invece, fondato.

8.1.1. Nessuna violazione di “giudicato interno” è ravvisabile nel caso in esame.

A tale esito deve pervenirsi in base alla lettura della sentenza non definitiva n. 514/12 del Tribunale di Siracusa, lettura consentita a questa Corte in ragione del fatto che il presente motivo si sostanzia nella deduzione di un vizio processuale, rispetto ai quali la Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio (da ultimo, Cass. Sez.6- 5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01; ma nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01).

Dal testo della sentenza emerge che il Tribunale siracusano si limitò a ricostruire la dinamica del sinistro – la responsabilità della cui causazione ebbe ad addebitare, in via esclusiva, ad R.A. e a pronunciare, ex art. 278 c.p.c., solo condanna generica in favore dei congiunti di Ca.Vi., salvo R.C. (con statuizione, peraltro, poi riformata in appello), in assenza di prova della sua qualità di erede.

In particolare, si legge in tale decisione che, avendo gli attori chiesto “anche la stima del danno non patrimoniale patito “iure proprio” (oltre che “iure heredidatis” unitamente ad altre voci di danno)”, nonchè dovendo essere “altresì accertati i danni subiti da R.L. e L.G. in quanto terze trasportate”, la causa dovesse “essere rimessa sul ruolo”, come “da allegata ordinanza”.

Ciò premesso, deve qui rammentarsi che, pronunciando condanna generica, l’adito giudicante compie un accertamento che investe solo “l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa”, sulla base di una prova “sommaria e generica” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 29 agosto 2018, n. 21326, Rv. 650031-01), in quanto la pronuncia ex art. 278 c.p.c. “postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l’adozione, solo l’accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell’esistenza, in concreto, di questi ultimi, benchè già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, nè preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile” (così, da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 11 ottobre 2016, n. 20444, Rv. 641848-01).

Nella specie, dunque, l’accertamento del Tribunale siracusano, coperto da giudicato, ha investito solo la “potenzialità dannosa”, per i congiunti di Ca.Vi., del comportamento tenuto da R.A. in occasione del sinistro, e non anche l’esistenza dei danni da costoro subiti, ed in particolare di quello “catastrofale”, dagli stessi azionato “iure heridatario”. E ciò, in particolare, perchè – consistendo tale danno “nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 30 agosto 2019, n. 21837, Rv. 655085-01) – la prova della sua ricorrenza esige, appunto, l’accertamento di tale “lucida agonia” della vittima dell’illecito.

8.2. Il secondo motivo del ricorso principale è, viceversa, fondato, al pari del primo motivo del ricorso incidentale (da scrutinare congiuntamente, data la sua sostanziale identità a quello qui in esame).

8.2.1. Va dato, infatti, qui continuità – nella, per vero non sempre univoca, giurisprudenza di questa Corte – al principio secondo cui “la deduzione del limite dell’obbligazione indennitaria, costituito dal massimale pattuito, concerne un fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda nell’importo richiesto dal danneggiato”, sicchè “l’onere della prova del massimale incombe, pertanto, sull’assicuratore e deve essere soddisfatto – ex art. 1888 c.c. -, trattandosi di una delle parti contraenti, mediante la produzione del documento contrattuale da cui risulta, anche se diverso dalla polizza”, restando, infatti, inteso che “l’atto scritto richiesto “ad probationem” per la prova del contratto di assicurazione può consistere anche in documenti diversi dalla polizza, se da essi sia possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 settembre 2012, n. 16541, Rv. 623760-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 5 dicembre 2003, n. 18656, Rv. 568705-01).

Questa Corte, del resto, ha ripetutamente “distinto tra l’ipotesi in cui l’importo del massimale sia fissato nel contratto di assicurazione e quella in cui, intervenuta l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, vigano i limiti sanciti dalla L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, e dalle fonti secondarie cui gli stessi rinviano”, giacchè – se “in entrambi i casi la deduzione sull’esistenza della soglia massima (di polizza o di legge) entro cui opera la garanzia, ha per oggetto il contenuto del diritto fatto valere dal danneggiato medesimo”, ponendosi, pertanto, tale deduzione come “eccezione in senso stretto” – va rilevato, “in ordine alla prova, che, mentre il massimale di polizza, fissato nel contratto di assicurazione, deve essere dimostrato dall’assicuratore, quello normativamente stabilito, L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex artt. 19 e 21, rientra nell’ambito della conoscenza del giudice, in base al principio “iura novit curia”” (cosi, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 maggio 2011, n. 10811, Rv. 618218-01, non massimata sul punto; in senso conforme già Cass. Sez. 3, sent. 1 marzo 2001, n. 2991, Rv. 544293-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 23 febbraio 2006, n. 4016, Rv. 587533-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2013, n. 11552, Rv. 626544-01).

Se tali sono, dunque, i principi valevoli per i rapporti tra assicurato ed assicuratore, essi vanno vieppiù ribaditi per il rapporto tra quest’ultimo ed il “terzo” danneggiato, estraneo a quella relazione contrattuale. Di qui l’erroneità della sentenza impugnata, laddove si richiama al principio “iura novit curia”, ai fini della dimostrazione del massimale, anche quanto alla pretesa azionata, verso l’assicuratore di R.A. (ovvero la società Reale Mutua), da soggetti “terzi” rispetto al contratto, quali debbono ritenersi sia dagli eredi di Ca.Vi., sia da quelli di A.G..

8.2.2. I due motivi vanno, dunque, accolti, con conseguente cassazione – sul punto – della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Catania, per la decisione nel merito, alla luce del principio dianzi enunciato.

8.3. Il terzo motivo del ricorso principale non è, invece, fondato.

8.3.1. Gli odierni ricorrenti principali avevano, infatti, esperito gravame avverso la duplice decisione del Tribunale di Siracusa di riconoscere agli eredi dell’ A. il diritto al risarcimento del danno e di estromettere dal giudizio la società Zurich.

Di conseguenza, il rigetto di tali motivi di impugnazione li ha resi soccombenti rispetto a tali soggetti, nell’ambito del rapporto giuridico processuale con gli stessi intercorrente, tanto da giustificare, pienamente, la condanna alle spese, e ciò a prescindere dal fatto che R.C., in accoglimento di altro motivo di gravame, abbia visto soddisfare la propria pretesa risarcitoria, tra l’altro, nei confronti di soggetti diversi – R.A. e la Reale Mutua – da quelli sopra indicati.

Essendovi stata, dunque, verso i predetti soggetti “vocatio in ius” nel giudizio di appello, nonchè soccombenza, la condanna alle spese appare pienamente giustificata, non potendo certo sostenersi che la notificazione del ricorso agli eredi A. e a Zurich sia avvenuta per mera “litis denuntiatio”, nel qual caso la condanna alle spese sarebbe stata effettivamente indebita (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2012, n. 2208, Rv. 621530-01).

9. Il secondo motivo del ricorso incidentale resta, invece, assorbito dall’accoglimento del primo.

10. Le spese del presente giudizio saranno definite all’esito del giudizio di rinvio, salvo quanto al rapporto processuale – ormai esauritosi, peraltro verso tutte le pari – tra la società Zurich e i ricorrenti principali (l’iniziativa dei ricorrenti incidentali non ha riguardato, invece, la posizione di tale società, ormai da ritenersi definitivamente estromessa dal giudizio), dovendosi in tal caso applicare la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso principale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il secondo di quelle incidentale, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, perchè decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio, salvo che per il rapporto processuale tra R.C. e R.L. (quest’ultima sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore L.G.) e la società Zurich Insurance P.L.C., condannando i primi a rifondere alla seconda – le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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