Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1168 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1168 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 21/01/2014

obbligatoriamente

SENTENZA

l’assistenza
di

sul ricorso 20645-2011 proposto da:

difensoreIrrilevanza.

FILONZI MARINA (c.f. FR79450054770), elettivamente

R.G.N. 20645/2011

domiciliata in ROMA, VIA TEULADA, 52,

presso

l’avvocato SCARPAANGELO, rappresentata e

difesa Cr°n •

dall’avvocato PULLANO CARMINE, giusta procura

A•

.

a ReP•
Ud. 20/11/2013

margine del ricorso;

– ricorrente – PU

2013

contro

1777

AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA

DELLA

CAFFARO

CHIMICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C. F. 05441940961),

1

in persona del Commissario Straordinario pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 12, presso l’avvocato DI LORENZO FRANCO,
che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARUSO NICOLA, giusta procura in

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE,
depositato il 06/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/11/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato SICCHIORI
GIANLUCA, con delega avv. SCARPA, che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato DI
LORENZO FRANCO che si riporta;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

calce al controricorso;

2

Svolgimento del processo
Con decreto depositato il 6/7/2011, comunicato il
14/7/2011 e notificato il 3/8/2011, il Tribunale di Udine
ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da

Filonzi Marina nei confronti del provvedimento di
ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria
della Caffaro Chimica s.r.l.in via chirografaria, del
credito per le provvigioni non pagate quale agente della
società, in relazione alle fatture emesse negli anni 2008
e 2009, per euro 48.799,15, oltre che per altri crediti,
che qui non interessano, per avere la parte chiesto l’
ammissione al privilegio, ex art.2751 bis n.3 c.c., solo
in sede di opposizione e non già nella domanda di
ammissione, sottoscritta personalmente dall’interessata.
Il Tribunale ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la
richiesta di ammissione al privilegio, anziché al
chirografo, per le provvigioni maturate, ritenendo il
principio di immutabilità della domanda, stante la natura
impugnatoria del giudizio, alla stregua dell’art. 98
1.f., e vista la nuova formulazione dell’art.93, 1 0 comma
n.4 1.f.
Avverso detta pronuncia ricorre la Filonzi, sulla base di
quattro motivi.
Si

difende

con

controricorso

l’Amministrazione

straordinaria.
3

Ambedue le parti hanno depositato memoria, ex art.378
I.

c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio
di violazione o falsa applicazione degli artt.98,99 1.f.,

53 d.lgs. 270/99.
La parte deduce di aver redatto personalmente la domanda
di ammissione e che sussistevano i presupposti per
l’ammissione in privilegio, trattandosi di provvigioni
relative all’ultimo anno di attività, attesa la
dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di
Udine con la sentenza del 19/5/09.
Secondo la ricorrente, il dato testuale dell’art.99 1.f.
non esclude espressamente l’ammissibilità di nuove
domande, nulla statuendo a riguardo; il ritenere la
preclusione delle domande nuove non tiene in adeguata
considerazione l’inciso dell’art.93, 2 ° comma, 1.f.. che
ammette che il ricorso di ammissione allo stato passivo
“può essere sottoscritto anche personalmente dalla
parte”, con ciò derogando all’art.82 c.pc., norma che nel
sistema è intesa a salvaguardare il diritto di difesa e
del contraddittorio, costituzionalmente garantiti, né la
fase di accertamento del passivo prevede all’art.93 1.f.
alcun preciso onere di informazione in capo al curatore,
a tutela dei creditori concorsuali in relazione

4

all’impossibilità

di

modificare

la

domanda

di

insinuazione nel giudizio di opposizione.
E tali scelte legislative, secondo la ricorrente,
dovrebbero indurre l’interprete ad escludere il carattere
giurisdizionale della fase di accertamento avanti al

Giudice delegato; non a caso, il legislatore, anche
quando ha previsto la difesa tecnica, all’art. 163 n.7
c.p.c. ha disposto l’espresso avvertimento al convenuto
in ordine alle decadenze in cui andrebbe questi incontro
in caso di mancata tempestiva costituzione, così da
tutelare la parte nel lasso temporale tra la notifica
dell’atto ed il momento in cui si rivolgerà all’avvocato.
S’impone pertanto, a detta della Filonzi,
un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art.99 1.f., intesa a considerare ammissibile la
proposizione per la prima volta in sede di opposizione
della richiesta di riconoscimento del privilegio.
1.2.- Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia la
violazione o falsa applicazione degli artt.98,99 1.f., 53
d.lgs. 270/99, 153, 2 ° comma c.p.c., per la mancata
“rimessione in termini per la proposizione della domanda
di riconoscimento del privilegio proposta solo nell’atto
di opposizione allo stato passivo quando la domanda
tempestiva sia stata presentata personalmente, senza
l’ausilio della difesa tecnica.”

5

1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente si duole del vizio
di omessa e/o insufficiente motivazione da parte del
Tribunale e comunque ripropone la questione di
legittimità costituzionale dell’art. art.93, 2 ° comma
1.f., nella parte in cui consente che il ricorso può

essere sottoscritto anche dalla parte personalmente, per
violazione degli artt. 3,24,111 Cost.
La parte argomenta a riguardo il profilo della non
manifesta infondatezza, per non prevedere l’art.93 1.f.
alcun preciso onere informativo in capo al curatore a
tutela dei creditori concorsuali in relazione alla
impossibilità di modificare la domanda nel corso del
giudizio, nonché della rilevanza, deducendo che, in caso
di declaratoria di illegittimità costituzionale, ne
conseguirebbe l’inammissibilità della domanda presentata
personalmente, con la conseguenza della ripresentazione
della domanda ex art. 101 u.c. 1.f., con la corretta
richiesta dell’ammissione del credito in via
privilegiata.
1.4.- Col quarto mezzo, la ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione dell’art.92 c.p.c., dolendosi della
mancata compensazione delle spese di lite.
2.1.- Il primo motivo è infondato.
Va a riguardo premesso che la ricorrente non ha impugnato
la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto
:

la novità della domanda per la richiesta della
4

6

collocazione del credito in privilegio, avanzata solo in
sede di opposizione
privilegio configura una
mera

emendati°,

Mffies~_ —

richiesta del

mutatio libelli e non già una

comportando l’accertamento della

sussistenza del privilegio una diversa

causa petendi,

diritto di credito chirografario, ed un nuovo

ovvero l’accertamento del titolo diverso rispetto al
petitum,

ovvero la richiesta di collocazione privilegiata nella
liquidazione é Sn tal senso, si richiama la pronuncia
15702/2011, che ha ritenuto inammissibile per novità la
richiesta del privilegio fatta valere mediante atto
ulteriore,successivo al deposito da parte del curatore
dello stato passivo, ex art. 95,2 ° comma 1.f.).
Ciò posto, si rileva che la ricorrente ha argomentato nel
motivo sotto diversi profili, ritenendo non preclusa
l’ammissibilità della domanda nuova alla stregua
dell’art. 99 1.f.; che la mancanza di oneri informativi a
carico del curatore, in relazione all’impossibilità di
modificare la domanda in sede di opposizione, e la non
obbligatorietà della difesa tecnica nella presentazione
della domanda di ammissione dovrebbero indurre ad
escludere il carattere giurisdizionale della fase di
accertamento avanti al Giudice delegato, da cui la
proponibilità di domande nuove in sede di opposizione;che
infine, secondo un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art.99 1.f., dovrebbe ammettersi la
7

proposizione per la prima volta nel giudizio di
opposizione della richiesta di ammissione al passivo in
privilegio.
Ai rilievi della ricorrente non può prestarsi adesione.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 94 1.f., la domanda di cui

all’art.93 1.f. produce gli effetti della domanda
giudiziale, e deve avere i contenuti propri fissati da
detta norma, tra cui, in particolare, sub n. 4),
“l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione”, la
cui omissione o assoluta incertezza comportano
che il credito venga considerato chirografario, con ciò
escludendosi normativamente qualsiasi possibilità di
sanatoria o di integrazione della domanda; alla fase
/-

sommaria che caratterizza il procedimento giurisdizionale
di accertamento del passivo avanti al Giudice delegato
(che tale era anche prima della riforma fallimentare),
può seguire la fase dell’opposizione del creditore o del
titolare di diritti su beni mobili o immobili per le
domande respinte, strutturata ex art.98 nella disciplina
riformata ex d.lgs. 5/2006 e d.lgs. 169/2007, che qui si
applica, al pari delle altre impugnazioni dello stesso
decreto e regolata in modo dettagliato con una disciplina
autonoma, non assimilabile ad altri giudizi di
opposizione che si propongono avanti allo stesso Giudice,
avente natura inequivocabilmente impugnatoria(così tra le
tante, le pronunce 6900/2010, 9341/2012,e 22765/2012), e
8

che,

ancorché non qualificabile come appello,

è

disciplinata in relazione alle eccezioni proponibili
esclusivamente nel detto art. 99.
Degli

ulteriori

rilievi

si

tratterà

nell’ambito

dell’esame del terzo motivo, per l’ evidente collegamento

tra i due profili.
2.2.- Il secondo motivo è infondato.
A riguardo, va evidenziato non solo che la parte non ha
mai formulato nel giudizio di merito la richiesta di
rimessione in termini, ma che tale rimedio in sé non
appare concettualmente ipotizzabile, intendendo la parte
ottenere, facendo valere una scelta della stessa(la
proposizione personale della domanda), non la semplice
reiterazione di un atto, ma addirittura la retrocessione
del giudizio in altra e precedente fase.
2.3.- Il terzo motivo, come argomentato sotto il profilo
del vizio motivazionale in relazione alla mancata
valutazione da parte del Tribunale della questione di
legittimità costituzionale sollevata, è inammissibile
(vedi la pronuncia 17224/2010), e, quale questione di
costituzionalità, che può essere sollevata anche
d’ufficio e va quindi esaminata, è manifestamente
infondata.
La parte, consapevole che la Corte costituzionale ha
affermato

che

rientra

nella

discrezionalità

del

legislatore, purchè non arbitraria ed irragionevole, la
9

disciplina del diritto di difesa (e vedi in particolare,
la pronuncia 819/2000, in cui la Corte costituzionale ha
affermato che non vi è in linea generale, una scelta
costituzionalmente obbligata di assistenza di difensore
abilitato”soprattutto in relazione alla tenuità del

prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 93, 2 °
comma 1.f., nella parte in cui consente la proposizione
del ricorso anche senza assistenza tecnica, per
l’irrazionalità della scelta legislativa, non
“compensata da un adeguato dovere informativo imposto al
curatore”.
Così come prospettata, la questione è irrilevante, in
quanto la parte ha dato per premesso di avere ricevuto
l’avviso del curatore, ex art. 92 1.f., che, per il
disposto normativo sub n.1, deve contenere l’avvertimento
ai creditori

‘1\

che possono partecipare al concorso

trasmettendo domanda con le modalità indicate
nell’articolo seguente”, e l’art.93, 3 ° comma n. 4), nel
prevedere il contenuto del ricorso, si riferisce proprio
alla indicazione di titoli di prelazione.
Quanto infine alla prospettata violazione dell’art.6
della CEDU e dell’art.117 cost., alla stregua della
recente giurisprudenza della Corte EDU, fatta valere in
sede di memoria, la stessa pronuncia allegata, in data 25
giugno 2013, Anghel c. Italia, smentisce l’assunto,

valore della lite o alla natura della controversia”),

atteso che la Corte ha affrontato la questione, diversa,
o
del

“legai aid”,

affermando che

“Article 6 § 1 may

sometimes compel the State to provide for the assistence
of a lawyer when such assistance proves indispensabile
to effective access to court…”(pag. 14).

dalla ricorrente a fondamento della richiesta della
interpretazione

costituzionalmente

orientata

degli

artt.93 e 99 1.f., di cui al secondo motivo di ricorso.
2.4.- Il quarto motivo è inammissibile, non potendosi
censurare la mancata compensazione delle spese di lite.
3.1.- Il ricorso va quindi respinto; le spese del
.
4

giudizio,

liquidate come in dispositivo,seguono la

soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in euro 5000,00 per
compenso, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013
Il Pre

Ne consegue il venir meno delle esigenze rappresentate

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