Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1168 del 19/01/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1168
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– Ricorrente –
contro
C.M.S.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 165/2008/18 depositata il 10/12/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.M.S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Benevento n. 343/02/22007 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap per gli anni 2001- 2002. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione dell’Ufficio relativa all’adesione del contribuente alla definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 7, per entrambe le annualità.
La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Cass. civ., Sez. 5^, 02/04/2007, n. 8178), in base al quale l’eccezione secondo cui la controversia sarebbe conclusa in forza dell’adesione del contribuente alla sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7, non ha natura meramente processuale, bensì anche sostanziale e, dunque, deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice e può essere sollevata dalla parte per la prima volta in grado d’appello.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla C. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap per gli anni 2001-2002.
I contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla C. avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IRAP relativa agli anni 2001-2002, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011