Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1168 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1168 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 1479-2013 proposto da:
VERGANO ALFREDO C.F. VRGLRD68R28L219Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso
lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI
PATTAY, giusta delega in atti;
– ricorrente-

2017

contro

3803

– GENBER SERVICE S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 15,

presso lo studio

Data pubblicazione: 18/01/2018

dell’avvocato FEDERICO VECCHIO, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIANCARLO CANTELLI, DILETTA DRISALDI,
giusta delega in atti;
– PORTO PETROLI DI GENOVA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

studio degli avvocati SAVINA BOMBOI, BRUNO COSSU che
la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato
CARLO GOLDA, giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

GENBER S.R.L. in LIQUIDAZIONE;
– intimata –

avverso il provvedimento n. 732/2012 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata il 22/08/2012 R.G.N.
276/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per cessazione della materia del contendere;
udito l’Avvocato GIOVANNI DE FRANCESCO per delega
verbale Avvocato BRUNO COSSU.

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

RG 1479/13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1507\10 il Tribunale di Genova rigettava la domanda
di Vergano Alfredo finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’infortunio patito in data
28.11.05, allorché era stata colpito al torace da una manichetta
agganciata ad una gru mentre stava svolgendo attività di pulizia in

appaltato il relativo servizio a Genber S.r.l., da cui era stato assunto in
data 4.2.02 e che, con decorrenza 1.1.08, aveva ceduto il ramo
d’azienda a cui egli era addetto a Genber Service s.r.l.
Sul presupposto della concorrente responsabilità delle società Genber
Service, quale cessionaria del ramo d’azienda, Genber s.r.I., sua
datrice di lavoro al momento dell’infortunio, e Porto Petroli S.p.A.,
quale effettiva utilizzatrice della sua prestazione, Vergano Alfredo ne
aveva chiesto la condanna solidale.
Il Tribunale rigettava la domanda proposta nei confronti della datrice di
lavoro e della società che ne aveva acquisito il ramo d’azienda sul
rilievo che l’infortunio era occorso nell’esercizio di mansioni esulanti da
quelle oggetto dell’appalto, per condotta non prevista né prevedibile e
del tutto abnorme rispetto al ciclo produttivo; Vergano Alfredo, infatti,
si era offerto di aiutare Ziggiotto Ennio, dipendente di Porto Petroli
S.p.A. nelle operazioni di imbragatura della manichetta che poi l’aveva
colpito, operazione che non era affatto necessaria per l’attività pulizia
che gli era stata demandata.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Vergano, insistendo per la
violazione da parte della datrice di lavoro, e quindi della Genber
Service ex art. 2112 c.c., degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.
Resistevano le società menzionate, ed inoltre la Porto Petroli s.p.a.
Con sentenza depositata il 22.8.12, la Corte d’appello di Genova
rigettava il gravame, ritenendo che le mansioni espletate dal Vergano
allorquando l’infortunio accadde, erano completamente estranee a
quelle affidategli, anche quanto alla dedotta illiceità dell’appalto
intercorso tra la Porto Petroli s.p.a. e Genber s.r.I., dichiarando

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un’area di pertinenza della Porto Petroli s.p.a., società che aveva

RG 1479/13

inammissibile la domanda proposta dal Vergano nei confronti della
Porto Petroli ex art. 2049 c.c.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Vergano, affidato a
cinque motivi.
Resistono la Genber Service s.r.l. e la Porto Petroli s.p.a. con
controricorso.

Deve pregiudizialmente osservarsi che la presente controversia risulta
conciliata, come da verbale di conciliazione in sede sindacale del
9.11.15 prodotto in questa sede.
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere,
non sussistendo più alcun interesse delle parti ad una definizione
giurisdizionale della presente controversia.
Le spese di lite sono compensate giusta il verbale di conciliazione
prodotto (punto 9 verbale).

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

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