Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1168 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26654/2010 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’ISTITUTO, rappresentato

e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO

MARITATO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

07/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE MATANO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

(SS.UU. n. 24214/2011).

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) La Corte d’appello di Ancona, con decreto del 7.11.09, ha accolto il reclamo proposto da S.V., dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile di (OMISSIS) s.n.c., contro il provvedimento del Tribunale di Fermo che, dopo la chiusura del fallimento, aveva respinto la sua istanza di esdebitazione.

2) La corte del merito ha affermato che la L. Fall., art. 142, comma 2, laddove prevede che il beneficio possa essere concesso al debitore in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, a patto che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno in parte, non intende riferirsi ai singoli creditori, ma al ceto creditorio considerato nel suo insieme.

Ha quindi ritenuto irrilevante che il fallimento di (OMISSIS) s.n.c. si fosse chiuso col soddisfacimento parziale dei soli creditori privilegiati ed ha dichiarato inesigibili i debiti residui dello S. risultanti dallo stato passivo.

3) Il decreto è stato impugnato dall’INPS con ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, con il quale si sostiene, con ampiezza di argomentazioni, che l’esdebitazione non può essere accordata se non vi sia stato un soddisfacimento, benchè minimo, anche dei creditori chirografari.

4) S.V. non ha svolto attività difensiva.

5) Preliminarmente, deve essere respinta la richiesta, formulata dal procuratore dell’INPS nel corso dell’udienza pubblica, di rimessione degli atti al primo il giudice, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori concorsuali rimasti integralmente insoddisfatti (litisconsorti necessari nel procedimento), cui l’istanza di esdebitazione non sarebbe mai stata notificata.

Il difetto di integrità del contraddittorio, mai eccepito in precedenza, non emerge dagli atti e non può, pertanto, essere rilevato d’ufficio: era dunque onere del ricorrente di indicare quali fossero i litisconsorti pretermessi, dimostrandone la qualità di creditori concorsuali non soddisfatti (Cass. S.U. n. 15289/01; Cass. nn. 11736/03, 25810/013).

6) Ciò premesso, il ricorso deve essere respinto.

La questione dedotta dall’INPS è stata infatti già affrontata e decisa dalle S.U. di questa Corte che, con la sentenza n. 24214/011, hanno affermato il principio, che il collegio pienamente condivide, che la condizione del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, richiesta dalla L. Fall., art. 142, comma 2, perchè possa essere accordato al fallito persona fisica il beneficio della inesigibilità dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, deve intendersi realizzata – in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il “favor” per l’istituto già formulato dalla legge delegante (della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 6, lett. a), n. 13) – anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe infatti una distinzione irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all’art. 2740 c.c., è già previsto nell’ordinamento concorsuale, all’esito del concordato preventivo (L. Fall., art. 184) e fallimentare (L. Fall., art. 135) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (L. Fall., art. 118, comma 2).

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese nei confronti dello S., che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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