Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11679 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19999/2008 proposto da:

B.N., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI Benito P.,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GATTI

FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ORGERO Domenico Emanuele, giusta procura speciale a margine della

memoria di costituzione;

– resistente –

e contro

G.G., LLOYD ADRIATICO SPA, LA NAZIONALE SPA, CTB SRL IN

LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. R.G. 868/96 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA del

27/06/08, depositata l’01/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il Sig. B.N. (poi affiancato dalla moglie, sig.ra F.M., intervenuta successivamente in giudizio) convenne davanti al Tribunale di Alessandria il Sig. G.G. e il notaio C.A., lamentando l’evizione di un immobile vendutogli dal G. a rogito del C. e chiedendo il risarcimento dei danni. L’evizione consisteva in ciò, che sull’immobile era stata trascritta, prima della vendita, domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c., proposta da tale P.G. nei confronti della CTB Immobiliare s.r.l., dante causa del G., e il relativo giudizio pendeva in fase di rinvio, a seguito di cassazione della sentenza di secondo grado, davanti alla Corte di appello di Torino.

Nel giudizio davanti al Tribunale di Alessandria si costituirono anche le società assicuratrici del notaio C., La Nazionale s.p.a. e Lloyd Adriatico s.p.a., chiamate dal professionista. Lloyd Adriatico chiamò anche la CTB Immobiliare, che non si costituì, e il G., inoltre, chiese chiamarsi in garanzia la CTB Immobiliare e il C. (che aveva rogato anche il suo atto di acquisto).

Il Tribunale, con ordinanza depositata il 1 luglio 2008, ha sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa del giudicato sulla causa introdotta dal P. nei confronti della CTB Immobiliare.

I sigg. B. e F. hanno impugnato detta ordinanza con ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che manca l’identità dei soggetti delle due cause e la pregiudizialità tra le medesime.

Il notaio C. ha resistito con memoria. Avviata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c, per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – La identità delle parti nei giudizi pregiudiziale e pregiudicato non è prevista dall’art. 295 c.p.c., ma viene comunemente ritenuta necessaria perchè il giudicato della causa pregiudiziale deve essere estensibile alle parti della causa pregiudicata (altrimenti viene meno la ragione della sospensione consistente nel possibile contrasto di giudicati). Se le parti della causa pregiudicata sono gli aventi causa delle parti della causa pregiudiziale, il giudicato è a loro estensibile ai sensi dell’art. 2909 c.c., ult. Parte.

Nella specie, i sigg. B.- F. e G., parti principali della causa pregiudicata, sono, appunto, entrambi aventi causa – il secondo immediato, i primi mediati – della s.r.l. CTB Immobiliare convenuta nel giudizio introdotto dal P., il cui giudicato dunque si estende ad essi.

1.2. – La pregiudizialità fra la causa riguardante l’adempimento del preliminare, a suo tempo introdotta dal P., e la causa riguardante la responsabilità per evizione, introdotta dal B., è poi evidente: presupposto della responsabilità per evizione è l’inefficacia del contratto di vendita G.- B., che appunto dipende dalla esecuzione o meno del preliminare CTB- P..

I ricorrenti fanno anche cenno a danni irreversibili comunque derivanti dalla mera trascrizione della domanda di adempimento del preliminare, consistenti nell’impossibilità di adempiere a un successivo preliminare di vendita da loro stipulato con un terzo, con cui sono dovuti quindi addivenire ad una transazione onerosa, e nei costi di un mutuo che hanno dovuto stipulare – sfumata la vendita – per acquistare un altro appartamento più consono alle loro esigenze.

Questi danni potrebbero configurare, in effetti, una distinta e connessa domanda risacitoria che prescinde dalla inefficacia del contratto di compravendita G.- B. e si basa sulla mera circostanza della avvenuta trascrizione della domanda di adempimento ex art. 2932 c.c., indipendentemente dall’esito della stessa. Riguardo a questa distinta e connessa domanda risarcitoria, effettivamente la questione della pregiudizialità si porrebbe in termini diversi. Sennonchè non è con riferimento a tale domanda che i ricorrenti pongono, alla fine, la questione sottoposta a questa Corte: nel quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che conclude il motivo di ricorso, essi infatti fanno riferimento alla pregiudizialità rispetto alla sola domanda risarcitoria basata sull’ipotesi della inefficacia dell’atto di compravendita G.- B.. Sicchè della diversa, connessa domanda risarcitoria di cui si è detto questa Corte non può occuparsi.

2. – Il ricorso va pertanto respinto. Le spese della presente fase processuale, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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