Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11678 del 26/05/2011
Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11678
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato
BRIZZOLARI MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TRAVAGLINI LUCIANO, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.P. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LEONARDO GREPPI 77, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI
ANTONIO RUGGERO, rappresentato e difeso dall’avvocato REFERZA PIETRO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
FONDIARIA SAI SPA (già SAI – Società Assicuratrice Industriale SPA)
giusta fusione per incorporazione della Compagnia La Fondiaria
Assicurazioni SpA nella SAI SPA in qualità di Impresa Designata dal
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in persona del
procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso
lo studio dell’avv. PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e
difende, giusta mandato speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 918/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
18.9.07, depositata il 13/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito per il controricorrente (sig. A.P.) l’Avvocato
Antonio Ruggero Bianchi (per delega avv. Pietro Referza) che si
riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA
Antonietta che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte Letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 23 dicembre 2008 A.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 13 novembre 2007 dalla Corte d’Appello de L’Aquila che, in riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, aveva respinto la domanda di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale.
A.P. e la Fondiaria – Sai S.p.A. hanno resistito con controricorso.
2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Il primo motivo lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio.
Con il motivo in esame si censura in realtà la valutazione delle risultanze processuali da parte della sentenza impugnata. Ma, soprattutto, esso non presenta il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare le ragioni della lamentata omissione motivazionale.
Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 reg. C.d.S. e art. 105 C.d.S. 1959 circa la ritenuta completezza, validità e obbligatorietà della segnaletica orizzontale di stop con conseguente inoperatività del principio generale della precedenza a destra.
Il quesito finale si rivela assolutamente astratto e del tutto avulso dalla motivazione della sentenza impugnata.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
La ricorrente ha presentato memoria; il resistente A.P. ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione; occorre rilevare, in particolare, che, per soddisfare l’onere processuale posto dall’art. 366 bis c.p.c., non è sufficiente che il fatto controverso sia agevolmente ricavabile in via interpretativa dal singolo motivo di ricorso, essendo invece necessario che esso sia formulato esplicitamente e separatamente;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore dell’ A.P., in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e, a favore della Fondiaria – Sai, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011