Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11678 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 16/06/2020), n.11678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 544/2019 proposto da:

K.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosaria Tassinari,

come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), Pubblico Ministero presso il

Tribunale di Bologna;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2020 dal Cons. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 5 novembre 2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da K.O. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato con la quale gli era stato negato il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che il ricorrente non aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare le sue dichiarazioni che apparivano generiche e intrinsecamente incoerenti; b) che il giudizio di inattendibilità del dichiarante esime il giudice dall’onere di cooperazione nell’acquisizione della prova; c) che comunque, nella specie, non sussisteva alcun fondato timore di subire, in caso di rientro in patria, atti di persecuzione rilevanti; d) che il richiedente non aveva neanche allegato di essersi rivolto all’autorità del proprio Paese per ottenere protezione; e) che l’esame delle fonti informative a disposizione consentiva di escludere che nella regione di provenienza del ricorrente (Gambia) esistesse una situazione di violenza indiscriminata; f) che, con riguardo alla protezione umanitaria, non erano configurabili particolari situazioni di vulnerabilità ostativi al rientro nel Paese di origine, nel quale il richiedente aveva conservato tutti i suoi riferimenti familiari.

2. Avverso tale decreto K.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14, nonchè degli artt. 8, 27, 2 e 3 CEDU e, infine, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi, per non avere il Tribunale applicato il principio dell’onere della prova attenuato e non avere esaminato una ragionevole e integrale valutazione delle dichiarazioni del richiedente.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, alla luce della pericolosità della situazione in Gambia.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria.

4. I tre motivi di ricorso esaminabili congiuntamente, in quanto caratterizzati dalla stessa tecnica di formulazione, sono inammissibili. Questa Corte ha chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Peraltro, il decreto impugnato è stato depositato 5 novembre 2018. Pertanto, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 54, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

E, come specificamente affermato nelle ordinanze 10 febbraio 2015, n. 2498 e 1 luglio 2015, n. 13448, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Ora, le censure si caratterizzano appunto per genericità e assertività di formulazione, aspirando, come detto, nella sostanza, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede. Anche con riferimento alla protezione umanitaria, il mero riferimento all’esistenza di un’occupazione lavorativa in Italia, non è sufficiente a superare la valutazione comparativa posta in essere dal Tribunale all’interno delle coordinate confermate da Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).

5. Alla inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese, dal momento che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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