Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11678 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 944/2011 R.G. proposto da:

Comune di Brenzone, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenio

Lequaglie e Mario Sanino, elettivamente domiciliato presso lo studio

del secondo in Roma al viale Parioli n. 180, per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

e nei confronti di:

Hotel Rely di B.R. & C. s.n.c., rappresentata e

difesa dall’Avv. Giovanni Fontana, elettivamente domiciliata presso

il suo studio in Roma alla piazza Mignanelli n. 3, per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 110/21/09 depositata il 26 novembre 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2017

dal Consigliere Enrico Carbone;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi;

Udito l’Avv. Eugenio Lequaglie per il ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Verona accoglieva il ricorso proposto da B.R. contro gli avvisi di accertamento in rettifica emessi dal Comune di Brenzone per la TARSU degli anni 2003-2006 riguardo ai locali dell’Hotel Rely.

La Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello del Comune, argomentando dal difetto di motivazione degli avvisi.

Con ricorso notificato a B.R., l’ente locale ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

B.R. resta intimato; si costituisce invece Hotel Rely di B.R. & C. s.n.c., per resistere con controricorso e proporre ricorso incidentale parzialmente condizionato.

Il Comune di Brenzone resiste al ricorso incidentale con controricorso e deposita infine memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omessa pronuncia e difetto di motivazione, per aver il giudice d’appello pretermesso il rilievo su cui era fondata la legittimità degli avvisi, cioè aver essi tassato distintamente gli spazi di esercizio delle due attività – alberghiera e ristorativa – svolte all’interno dell’Hotel Rely.

Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7 per aver il giudice d’appello ritenuto immotivati gli avvisi quanto all’applicazione delle tariffe differenziate.

I motivi devono essere trattati unitariamente, entrambi concernendo il profilo della tassazione separata per attività.

1.1. I motivi sono inammissibili.

Il ricorso per cassazione che censuri la sentenza tributaria per incongruità del giudizio espresso sulla motivazione dell’avviso di accertamento deve riportare l’avviso stesso, al fine di consentirne la verifica in base al ricorso medesimo, altrimenti inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. (Cass. 13 agosto 2004, n. 15867, Rv. 575601; Cass. 4 aprile 2013, n. 8312, Rv. 625996; Cass. 19 aprile 2013, n. 9536, Rv. 626383).

Nella specie, avendo il giudice d’appello stigmatizzato che negli avvisi di accertamento “nulla si spiega delle ragioni che hanno indotto al diverso calcolo”, avrebbe dovuto il ricorso trascrivere gli avvisi quantomeno nella parte determinativa della maggior imposta, ed esso si limita invece a riportarne un brevissimo passo introduttivo (pag. 10).

2. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 81 c.p.c., per non aver il giudice d’appello rilevato l’inammissibilità del ricorso di primo grado, proposto dal B. in proprio, laddove gli avvisi erano a carico della società Hotel Rely.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Esso postula che gli avvisi di accertamento siano stati emessi a carico della società e che il ricorso di primo grado sia stato proposto dal B. in proprio.

Tuttavia, l’omessa riproduzione di quegli avvisi e di quel ricorso all’interno dell’odierno ricorso per cassazione integra – ancora una volta – palese trasgressione del principio di autosufficienza.

3. Il ricorso incidentale è proposto in forma condizionata, tranne che per l’impugnazione della compensazione delle spese operata dal giudice d’appello.

Tale ultimo profilo va deciso, quindi, mentre la parte condizionata resta ovviamente assorbita.

3.1. Il ricorso incidentale è inammissibile.

Quando consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso, l’art. 334 c.p.c. si riferisce solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, quella proveniente cioè dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale (Cass. 18 aprile 2002, n. 5635, Rv. 553834; Cass. 21 gennaio 2014, n. 1120, Rv. 629706; Cass. 28 ottobre 2015, n. 21990, Rv. 637187).

Nella specie, il ricorso incidentale non proviene dall’intimato ( B.R.), ma da un soggetto diverso (Hotel Rely s.n.c.), sicchè, essendo stato notificato solo in data 14 febbraio 2011 e quindi oltre il termine lungo, è inammissibile per tardività.

Ove soccombente in expensis, la società avrebbe dovuto impugnare la sentenza d’appello nei termini, senza attendere l’instaurazione del giudizio di cassazione tra altre parti e con diverso oggetto.

4. Inammissibili il ricorso principale e l’incidentale, le spese del giudizio di legittimità si compensano per soccombenza reciproca.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale e compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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