Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11677 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 32110/2007 proposto da:
B.E. titolare dell’impresa individuale B.D. di
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 77, presso
lo studio degli avvocati PONTECORVO Edoardo e LUCIANO ALBERINI, che
la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati ANDREIS
GIANCLAUDIO, TORTONESE MARIO, SANDRI GIUSEPPE, giusta delega in
calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
ELAH DUFOUR SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio
dell’avvocato MAROTTA Nicola, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CARBONE SERGIO MARIA, CATALDO MASSIMO,
giusta delega in calce alla memoria;
– resistente –
avverso la sentenza n. 85/2007 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA – Sezione
Distaccata di NOVI LIGURE del 15.9.07, depositata l’8/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che il Sig. B.E., titolare della ditta B.D., convenne davanti al Tribunale di Alba, con citazione del luglio 2006, la s.p.a. Elah Dufour per ottenere il pagamento di una fornitura, oltre ai danni, e perchè fosse accertato l’obbligo della società convenuta di ricevere le ulteriori forniture pattuite;
che la convenuta si costituì il 14 novembre 2006 e chiese in via riconvenzionale accertarsi che il B. non aveva diritto al prezzo, ma solo al valore di mercato della merce fornita, perchè quest’ultima era di qualità inferiore a quella pattuita;
che nel corso del giudizio, all’udienza del 12 dicembre 2006, il B. modificò le proprie conclusioni chiedendo, anzichè l’ulteriore esecuzione del contratto con riguardo alle forniture future (come aveva fatto in citazione), la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta;
che con citazione del 12 ottobre 2006 la s.p.a. Elah Dufour convenne il B. davanti al Tribunale di Alessandria Sezione distaccata di Novi Ligure, chiedendo dichiararsi risolto il contratto di fornitura per inadempimento del convenuto, attesa la mancanza di qualità della merce fornita, condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni e, nuovamente, accertarsi che il medesimo non aveva diritto al prezzo ma al solo valore di mercato della merce;
che il B. resistette con comparsa datata 14 novembre 2006, eccependo litispendenza e continenza e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento delle forniture effettuate e la risoluzione del contratto quanto alle forniture a venire, oltre al risarcimento del danno;
che il Tribunale di Alessandria Sezione distaccata di Novi Ligure, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’eccezione di litispendenza o continenza;
che tale sentenza è stata impugnata con ricorso per regolamento di competenza dal Sig. B., il quale ha riproposto le eccezioni di continenza e di litispendenza;
che la s.p.a. Elah Dufour ha resistito con memoria;
che, avviata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per la declaratoria di competenza del Tribunale di Alba.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata nella memoria della società resistente sul rilievo della asserita inadeguatezza dei quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1: i quesiti formulati dal ricorrente, invero, per quanto ridondanti nel loro numero, consentono di comprendere chiaramente le specifiche questioni giuridiche sollevate;
che il ricorso è altresì fondato, sotto il profilo della invocata continenza della causa proposta davanti al Tribunale di Alessandria Sezione distaccata di Novi ligure in quella precedentemente introdotta davanti al Tribunale di Alba, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione del contratto vi è, appunto, un rapporto di continenza ed, per specularità, che comporta l’attrazione della seconda causa nella competenza del giudice adito per primo (ex multis, Cass. 4006/2003, 17737/2005, nonchè, in motivaz., S.U. 15905/2006);
che va dunque, nella specie, dichiarata la competenza del Tribunale di Alba, adito per primo e competente sia per valore che per territorio, essendo da respingere l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata (nel primo dei due giudizi) dalla s.p.a. Elah Dufour, quantomeno sotto il profilo del forum destinatae solutinis, che si identifica con quello di Alba in quanto in quel circondario è situata la sede dell’impresa B., presso la quale va adempiuto, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, il credito del prezzo da essa preteso (credito che è da qualificare, in tesi, liquido ed esigibile, mentre non rileva, ai fini della competenza, l’eventuale infondatezza della pretesa attorea eccepita dalla convenuta);
che la sentenza impugnata va pertanto cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Alba;
che le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Alba e condanna la società intimata alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010