Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11677 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35002-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

W.Y., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Alberto Michele PALUMBO, presso il cui

studio legale, sito in Roma, alla via Federico Cesi, n. 30, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5362/03/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2011, emesso nei confronti di W.Y., esercente l’attività di ristorazione, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate perchè tardivamente proposto in data 28/06/2017, e quindi oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, scadente il 16/06/2017, essendo stata pubblicata la sentenza di primo grado in data 16/12/2016.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso e memoria.

Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017 sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere tardivo l’appello atteso che, ai sensi della citata disposizione, il termine di impugnazione doveva ritenersi sospeso per sei mesi.

Il motivo è fondato e va accolto, alla stregua del principio in base al quale “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal cit. art. 11, comma 9, opera automaticamente, purchè la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017, n. 22/E)” (Cass. n. 11913 del 2019; in termini anche Cass. n. 11531 del 2016 secondo cui “In tema di condono fiscale, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, la sospensione dei termini d’impugnazione è automaticamente prevista fino al 30 giugno 2012 “per le liti fiscali che possono essere definite”, per cui il presupposto applicativo dell’istituto non è condizionato dalla presentazione di un’istanza di definizione, ma solo dall’astratta definibilità della lite pendente”).

Orbene, nella specie è incontestabile che il termine di impugnazione della sentenza di primo grado, pubblicata in data 16/12/2016, andasse a scadere in data 16/06/2017, ovvero nella forbice temporale (dal 24/02/2017 al 30/09/2017) di cui al citato art. 10, comma 9.

Inoltre, è evidente e neppure contestato che la controversia rientrasse tra quelle definibili ai sensi del citato art. 11, comma 3, secondo cui sono tali “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio” (comma 1), “il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma i il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva” (comma 3).

Ne consegue che va accolto il motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che procederà all’esame delle questioni di merito poste nel giudizio e rimaste assorbite, nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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