Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11676 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 16/06/2020), n.11676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2793/2019 R.G. proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Centore,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3406/18,

depositata il 10 luglio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio

2020 dal Consigliere MERCOLINO Guido.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 10 luglio 2018, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da S.S., cittadino della Costa d’Avorio, avverso l’ordinanza emessa l’8 agosto 2016, con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordino, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall’appellante.

Premesso che l’atto di appello si poneva ai limiti dell’inammissibilità, in quanto incentrato su considerazioni giuridiche di carattere generale e geo-politico, la Corte ha richiamato le fonti internazionali di carattere generale, non contestate specificamente, osservando che le stesse confermavano l’avvenuto miglioramento della situazione del Paese di provenienza, nonostante perduranti criticità, aggiungendo che l’appellante non rientrava in nessuna delle categorie a rischio, nè poteva ritenersi vittima di persecuzioni o esposto alle stesse.

2. Avverso la predetta sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), la sentenza impugnata non ha tenuto conto della situazione d’insicurezza ed instabilità in cui versa la Costa d’Avorio. Premesso di aver adempiuto l’onere di allegazione di tutti gli elementi necessari per la valutazione della domanda, avendo evidenziato la difficile situazione in cui versa il suo Paese di origine e le vicende da lui attraversate, osserva che la Corte d’appello ha omesso di adempiere il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, essendosi limitata a richiamare genericamente un recente rapporto di Amnesty International, senza fare alcun cenno ai rapporti informativi indicati nell’atto introduttivo e nelle note conclusionali e prodotti in giudizio.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, comma 1, lett. c), e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, sostenendo che la Corte d’appello, pur non avendo messo in dubbio la credibilità delle dichiarazioni da lui rese a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, ha omesso di adempiere il proprio dovere di cooperazione istruttoria, essendosi attenuta alla decisione di primo grado, senza valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine di esso ricorrente.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che la Corte d’appello ha omesso di pronunciare in ordine ad uno dei motivi di gravame, con cui era stata fatta valere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in relazione alla situazione d’insicurezza e violazione dei diritti umani esistente in Costa d’Avorio ed alle violenze ed alle minacce di morte subite da esso ricorrente, nonchè al percorso d’integrazione sociale e lavorativa da lui intrapreso in Italia.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata non ha proceduto alla valutazione comparativa della situazione oggettiva e soggettiva di esso ricorrente in riferimento al Paese di origine ed il grado d’integrazione sociale e lavorativa da lui raggiunto in Italia.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Premesso che tale istituto costituisce una misura di salvaguardia che consente l’autorizzazione del soggiorno in tutti quei casi che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma che appaiono meritevoli di tutela per motivi umanitari, osserva che la Corte d’appello non ha tenuto conto della condizione di vulnerabilità di esso ricorrente, connessa alla situazione d’insicurezza e violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine, nonchè delle violenze e delle minacce di morte da lui subito e dell’impossibilità di ottenere tutela.

6. Il ricorso è inammissibile.

In quanto riflettenti la sussistenza delle condizioni necessarie per l’applicazione rispettivamente della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, le censure proposte dal ricorrente non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, nel rigettare l’appello, ha esaminato soltanto ad abundantiam il merito dei motivi proposti dal ricorrente, avendone preliminarmente rilevato l’inammissibilità, per difetto di specificità e pertinenza, in quanto incentrati su considerazioni giuridiche di carattere generale e geo-politico.

E’ noto infatti che quando, come nella specie, il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda o un capo di essa o un motivo di impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi al riguardo, abbia ugualmente proceduto all’esame degli stessi nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce l’unica vera ragione della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19/12/2017, n. 30393; Cass., Sez. III, 20/08/2015, n. 17004), la cui mancata impugnazione ha comportato nella specie il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

7. La mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

Essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito delle spese processuali, non ricorrono allo stato i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (cfr. Cass., Sez. VI, 22/03/2017, n. 7368; 2/09/2014, n. 18523).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza, allo stato, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA