Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11676 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7618/2007 proposto da:

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Commissario Straordinario –

Prefetto, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. PORRO 8, presso

lo Studio Associato degli avvocati ZIMATORE-ABBAMONTE, rappresentato

e difeso dall’avvocato FREGA Davide (dell’Avvocatura Municipale),

giusta Delib. Commissariale 27 febbraio 2007, n. 38 e giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 269/2006 del GIUDICE DI PACE di TORRE

ANNUNZIATA del 26.1.05, depositata il 30/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Torre Annunziata ha accolto la domanda dell’attuale intimato di rimborso della somma da questi versata ai sensi dell’art. 202 C.d.S. (“Pagamento in misura ridotta”) ad estinzione di sanzione amministrativa per un illecito stradale illegittimamente contestatogli dalla Polizia Municipale della medesima città;

che il Comune di Torre Annunziata ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura, cui non ha resistito l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e degli artt. 203, 204, 204 bis C.d.S., nonchè vizi di motivazione, si lamenta che il giudice non abbia considerato come le invocate norme consentano i ricorsi amministrativo e giurisdizionale solo ove non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e, quindi, precludano la contestazione per altra via dell’accertamento, specie una volta decorsi i termini per l’adempimento e per le impugnazioni espressamente previstivi;

che con il secondo motivo, denunciando violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, nonchè vizi di motivazione, si lamenta che il giudice abbia illegittimamente disapplicato il provvedimento amministrativo e riconosciuto la risarcibilità del preteso danno, decidendo della disapplicazione in via principale e non incidentale;

che con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, si lamenta che il giudice non abbia rilevato l’effetto preclusivo del pagamento della sanzione;

che con il quarto motivo, denunziando vizi di motivazione, si lamenta che il giudice abbia provveduto sulle spese in maniera erronea;

che i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente attesa la loro connessione, sono manifestamente fondati, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che, in materia di violazioni del codice della strada, il ed. pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche a fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale; l’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l’actio damni riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa (Cass. 6382/2007, pronunziata su analogo ricorso per cassazione del Comune di Torre Annunziata);

che nell’accoglimento dei primi tre motivi resta assorbito il quarto motivo di ricorso;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con il rigetto della domanda proposta dall’attuale intimato davanti al Giudice di pace;

che le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda, proposta davanti al Giudice di pace, e condanna l’intimato al pagamento, in favore del ricorrente Comune di Torre Annunziata, delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, e, quanto al giudizio di cassazione, in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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