Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11676 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3695-2012 proposto da:

COMUNE DI APRILIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8 C/0 GCP STUDIO LEGALE E

TRIBUTARIO, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALCITELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAUSTA MATTEO

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

B.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1077/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAZZAGLIA per delega dell’Avvocato

FALCITELLI che si riporta agli atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. B.G. ed altri 30 ricorrenti proponevano ricorso avverso 31 diversi avvisi di liquidazione relativi alla Tarsu per l’anno d’imposta 2005 emessi da A. Ser. Srl, concessionaria della riscossione dei tributi per il Comune di Aprilia. Sostenevano che gli avvisi di liquidazione erano stati emessi a seguito di variazione della tariffa Tarsu in forza delle delibere della giunta comunale del Comune di Aprilia del 14 gennaio 2005 e del 24 giugno 2005 che non potevano avere efficacia per l’anno d’imposta 2005. La commissione tributaria provinciale di Latina dichiarava inammissibile il ricorso in quanto le tariffe deliberate dal Comune di Aprilia non potevano essere annullate dalla commissione tributaria ed, inoltre, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre 31 ricorsi distinti. Proposto appello da parte dei contribuenti, la commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, lo accoglieva sul rilievo che la pretesa tributaria era incardinata su di un unico atto, per il che il ricorso era ammissibile, e che l’importo in contestazione non poteva essere richiesto per l’anno di imposta nel quale erano state adottate le delibere comunali.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Aprilia, a seguito di risoluzione del contratto stipulato con A. Ser. Srl, affidato a due motivi.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 103 c.p.c. ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere ammissibile il ricorso collettivo proposto dai ricorrenti avverso distinti avvisi accertamento.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 53 in quanto le delibere di determinazione delle aliquote dei tributi locali e dei costi dei servizi pubblici locali, anche se assunte dopo il 1 gennaio, possono trovare applicazione a partire da tale data sempre che siano approvate prima del bilancio di previsione dell’ente. Nel caso che occupa la deliberazione di rideterminazione della tariffa Tarsu per l’anno 2005 era stata adottata con la Delib. giunta comunale 16 giugno 2005, n. 40 mentre di bilancio previsionale era stato approvato dall’ente con Delib. consiglio comunale 21 giugno 2005, n. 12.

5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto questo collegio intende dare continuità al principio secondo cui nel processo tributario, non prevedendo il D.Lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l’art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l’art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinti atti impositivi, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa (Cass. n. 7940 del 20/04/2016; Cass. n. 4490 del 22/02/2013).

6. Il secondo motivo è parimenti infondato. Va rilevato in via generale che le regole contenute nello Statuto dei diritti del contribuente valgono anche per delibere e regolamenti comunali che non possono avere efficacia retroattiva se non nei limiti stabiliti da norme di legge. Pertanto le tariffe deliberate per Tarsu o Tia oltre il termine stabilito dalla legge possono essere applicate solo dall’anno successivo alla loro approvazione. Ciò in quanto l’applicazione retroattiva si pone in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 3 che stabilisce che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche si applicano solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono. Tuttavia la Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006) art. 1, comma 169, prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette Delib., anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 151, comma 1 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo. Il D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, art. 1 convertito dalla L. 1 marzo 2005, n. 26, ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005 al 31 marzo 2005. il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005 al 31 maggio 2005. Con Circolare n. 23/2005 del Ministero dell’interno è stato stabilito che “Nel caso in cui i Consigli degli enti locali non abbiano approvato il bilancio entro il 31 maggio 2005 e qualora gli statuti degli enti locali non abbiano previsto l’organo deputato a intervenire in via sostitutiva, le prefetture competenti dovranno provvedere: a) ad assegnare al consiglio, con atto notificato ai consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione, nel caso in cui lo schema di bilancio sia stato già predisposto dalla giunta; b) a nominare un commissario per la predisposizione dell’atto e quindi assegnare al Consiglio un termine per la sua deliberazione, nell’ipotesi di mancata predisposizione dello schema di bilancio da parte della giunta.”

Ora, nel caso che occupa risulta che il comune di Aprilia ha approvato il bilancio di previsione in data 21 giugno 2005 (ovvero il 12 giugno 2005, come emerge dal testo della Delib.), dunque oltre il termine del 31 maggio stabilito dal D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito dalla L. 31 maggio 2005 n. 88. Ciò posto, va considerato che, a norma L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 169, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Ne deriva che non possono trovare applicazione per l’anno 2005 le tariffe approvate con Delib. giunta comunale 16 giugno 2005, n. 40, e ciò in quanto tale Delib. è stata adottata oltre il termine fissato dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione dei contribuenti.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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