Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11676 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CRATI

20, presso lo studio dell’avvocato SABATINI LUIGI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MACERA ANTONINO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 552/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA del 24/02/2014, depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da esso contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IVA ed IRPEF 2006.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con successiva memoria depositata il 15/12/2005 l’Agenzia, sul presupposto che il contribuente aveva prestato adesione alla formulata proposta di annullare in autotutela l’atto impugnato con compensazione delle spese di lite, chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

E’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Questa Corte, preso atto della sopravvenuta mancanza del contrasto tra le parti, non può che dichiarare estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente pronuncia di cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto la causa non può essere proseguita (conf. Cass. 19533/2011).

In considerazione dell’adesione del contribuente alla proposta dell’Agenzia e della richiesta di quest’ultima in tal senso, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia contendere; cassa l’impugnata sentenza;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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