Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11676 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33904/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3279/28/2019 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata In data 11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di C.P. con riferimento all’anno d’imposta 2011 con cui l’amministrazione finanziaria disconosceva i costi derivanti da operazioni commerciali che la stessa riteneva oggettivamente inesistenti, con la sentenza impugnata la CTR, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, pur ritenendo legittimo il recupero dell’IVA indebitamente detratta dal contribuente, “ai fini delle imposte sui redditi” riconosceva la deducibilità dei costi “relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti, a fronte di un reale acquisto della merce”;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 36, degli artt. 132 e 274 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

2. Sostiene la ricorrente che la CTR era pervenuta all’accoglimento parziale dell’appello del contribuente sull’erroneo presupposto che nella specie si vertesse in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, mentre emergeva chiaramente dall’atto impositivo emesso nei confronti del C. che a quest’ultimo veniva contestata l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

3. Il motivo è fondato e va accolto.

4. Invero, dalla motivazione dell’avviso di accertamento, riprodotto per autosufficienza nel ricorso, emerge chiaramente che l’amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto dagli accertamenti svolti emergeva che le fatture contestate “sono state compilate direttamente dalla parte utilizzatrice, contabilizzate nel registro degli acquisti e fatte confluire in dichiarazione al solo fine di abbattere i ricavi conseguiti per contrarre il reddito imponibile e di determinare un credito IVA”.

5. Pertanto, è fondata la censura di nullità assoluta della sentenza, che si verifica “tutte le volte in cui la stessa manchi, come nella specie, di quel minimo di elementi o presupposti che sono necessari per produrre l’effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, cui essa tende, non essendo possibile una chiara riconducibilità alle parti del processo del rapporto di cui si controverte”, nella specie riconducibile al recupero a tassazione di costi derivanti da fatture relative ad operazioni oggettivamente e non soggettivamente inesistenti.

6. E’ orientamento consolidato di questa Corte, seppur con riferimento ad altra fattispecie, quello secondo cui un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, è affetto da inesistenza giuridica o nullità radicale e “comporta, per l’incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio. L’incompiuto esercizio della giurisdizione assorbe anche i profili inerenti alla formazione del giudicato formale, non potendo darsi irretrattabilità di un atto giudiziario inesistenti” (Cass. 6162/2014, 30067/2011)”.

7. Tale principio è esportabile anche alle ipotesi in esame, ovvero al caso di statuizione emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a differente violazione tributaria, fondata su presupposti diversi da quelli cui il giudice di appello ha fondato la propria decisione.

8. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito al quale è demandato di provvedere alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado e, dunque, all’adozione di un atto che superi la radicale ed insanabile nullità rilevata.

9. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

10. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

 

 

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