Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11675 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18574-2011 proposto da:

P.L., in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE

CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato P.L.;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROVIGO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA VAL DI NON 18, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA AZZANO CANTARUTTI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 23/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato P. che si riporta agli atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. P.L. impugnava l’avviso di accertamento notificato il 15 novembre 2007 dal Comune di Rovigo in materia di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2002. La commissione tributaria provinciale di Rovigo rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Veneto sul rilievo che il contribuente, proprietario di un immobile di metri quadrati 130 sito in (OMISSIS), non aveva presentato la denuncia ai fini TARSU per l’anno 2002.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Rovigo.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 71, comma 1. Sostiene che l’immobile era nella sua disponibilità sin dall’anno 1998, di talchè la denuncia avrebbe dovuto essere presentata entro il 20 gennaio 1999 e da tale data decorreva il termine di decadenza quadriennale per l’accertamento previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 71, comma 1. Conseguentemente l’avviso di accertamento notificato in data 15 novembre 2007 era tardivo.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1992. Sostiene che, per altro verso, egli aveva comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati di Rovigo di aver trasferito il proprio studio legale in (OMISSIS), il 5 ottobre 2000. Conseguentemente la denuncia avrebbe dovuto essere presentata entro il 20 gennaio 2001 e la decadenza dal potere accertativo si era consumata il 31 dicembre 2005.

5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la dichiarazione da lui presentata nel 2004 ai fini TIA, a mezzo della quale egli aveva dichiarato che l’immobile aveva una superficie di metri quadrati 130, non poteva essere ritrattata. Invero si trattava di dichiarazione di scienza in ogni tempo modificabile. La CTR avrebbe dovuto tener conto del fatto che alcuni locali non erano adibiti a studio professionale e, dunque, erano esclusi dall’imposta Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 62, comma 2.

6. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dal controricorrente per essere stata la notifica effettuata a mezzo posta è infondata. Invero, a norma della L. n. 53 del 1994, art. 1 (nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella L. n. 114 del 2014), l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche degli atti giudiziari per il che anche l’avvocato P.L., che agisce in proprio, poteva legittimamente avvalersi di tale mezzo di notifica.

7. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati. Ciò in quanto la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.” Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogata la norma di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, che prevedeva, invece, che, in caso di omessa denuncia, l’ufficio poteva emettere avviso di accertamento a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti il 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Nel caso che occupa, afferendo l’accertamento all’anno di imposta 2002, relativamente al quale non risultava essere stata presentata la dichiarazione, il termine di decadenza si compiva il 31.12.2008.

8. Il terzo motivo è parimenti infondato. Invero con esso si fa valere vizio di motivazione sotto forma della sua insufficienza in quanto la CTR, in relazione al fatto controverso e decisivo del giudizio costituito dalla superficie dell’immobile soggetta alla tassa, ha recepito il contenuto della perizia asseverata nel 2002 dall’ingegner Z.M., prodotta dall’appellante, da cui si evinceva che nel 2002 risultava l’occupazione dell’intero immobile, e non già di una sola stanza, ad uso ufficio, per il che non rilevava il fatto che da fotografie scattate in epoca successiva emergesse una diversa occupazione degli spazi. Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della corte di legittimità, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. n. 3198/2015; Cass. N. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07). Il riesame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità. Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, tenuto conto che le doglianze del ricorrente si sostanziano nel fatto che le circostanze di causa sono state lette in modo non corrispondente alle proprie aspettative. Ne deriva che non sussiste il dedotto vizio motivazionale per non aver la CTR considerato preponderante la valenza persuasiva delle fotografie dimesse o la volontà del contribuente di ritrattare la dichiarazione resa nel 2004 ed aver ritenuto, per contro, che la perizia di parte e la dichiarazione resa ai fini TIA nel 2004 consentissero di ritenere provata l’occupazione dell’intera superficie di metri quadrati 130. Va, poi, considerato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 prevede che la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. E la norma prevede, inoltre, che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, purchè tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

9. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Rovigo le spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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