Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11675 del 07/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11675
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CRATI 20,
presso lo studio dell’avvocato SABATINI LUIGI, rappresentato e
difeso dall’avvocato MACERA ANTONINO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in personale del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 551/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di L’AQUILA del 24/02/2014, depositata il 13/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da esso contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IVA ed IRPEF 2006.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Con successiva memoria depositata il 15/12/2005 l’Agenzia, sul presupposto che il contribuente aveva prestato adesione alla formulata proposta di annullare in autotutela l’atto impugnato con compensazione delle spese di lite, chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
E’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Questa Corte, preso atto della sopravvenuta mancanza del contrasto tra le parti, non può che dichiarare estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente pronuncia di cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto la causa non può essere proseguita (Conf. Cass. 19533/2011).
In considerazione dell’adesione del contribuente alla proposta dell’Agenzia e della richiesta di quest’ultima in tal senso, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia contendere; cassa l’impugnata sentenza;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016