Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11674 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SICILIA 235, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI

ANTONINO, LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 804/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9.2.09, depositata il 10/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il resistente l’Avvocato Luigi Caliulo che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da G.S. contro l’Inps per la restituzione dei contributi a suo tempo versati, nell’anno 1993, per G.A. lavoratrice agricola a tempo determinato, la cui cancellazione, senza opposizione, dagli elenchi dei lavoratori agricoli, aveva reso indebiti i contributi versati. La Corte territoriale rigettava la domanda sul rilievo che in ogni caso erano prescritti i contributi anteriori al 5 novembre 1994, giacchè il ricorso introduttivo era del 5.11.2004 . Inoltre nulla dimostrava che le ricevute di versamento allegate al fascicolo di primo grado si riferissero alla G. e che comunque il ricorrente non li avesse versati per altri lavoratori agricoli, nè sarebbero state di ausilio le prove richieste in primo grado, ossia la esibizione del fascicolo dell’azienda agricola e la CTU. Avverso detta sentenza il soccombente ricorre. L’Inps ha depositato procura.

Il ricorrente denunzia difetto di motivazione per avere la Corte di Napoli omesso di esaminare la documentazione da lui prodotta, che starebbe a dimostrare l’esistenza dei versamenti e che essi si riferivano alla lavoratrice cancellata dagli elenchi. Si addebita altresì alla sentenza di non avere usato dei poteri d’ufficio per la ricerca delle verità materiale.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè, in primo luogo, i documenti su cui il ricorso si fonda e cioè le ricevute di versamento dei contributi, già depositate in primo grado non sono decisivi a modificare la decisione perchè, in parte si riferiscono al Servizio Sanitario Nazionale, un altro si riferisce all’anno 1992, mentre i versamenti da restituire si riferiscono all’anno 1993. Vi sono poi due bollettini che si riferiscono al 1993 (IVS L. 273.109 e L. 134.177) ma essi recano la dizione “manodopera sub.ta aut.” e non è dato sapere in quale parte si riferiscano a lavoratori dipendenti e in quale parte al lavoro autonomo, verosimilmente lo stesso ricorrente, iscritto come coltivatore diretto.

Non vi sono elementi per ritenere che questi due bollettini si riferissero alla lavoratrice cancellata dagli elenchi, nè si sa a che cosa si alluda con il riferimento fatto in ricorso al “fascicolo dell’azienda agricola”. In questo contesto non sembra vi fossero temi di indagine che la Corte adita potesse perseguire d’ufficio. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese, non avendo l’Inps depositato controricorso.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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