Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11674 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 16/06/2020), n.11674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35634/2018 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in Avellino, via T.

Benigni 10, presso lo studio dell’avv. Antonio Barone, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5402/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- M.I., proveniente dal Ghana, ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta, di diniego della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con ordinanza resa nel giugno 2017, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione internazionale, come pure di quelli relativi al riconoscimento della protezione umanitaria.

Con sentenza depositata il 23 novembre 2018, la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione che il richiedente ha proposto per i temi del diritto di rifugio e della protezione sussidiaria.

2.- La Corte territoriale ha osservato, in particolare, che il racconto svolto dal richiedente “appare scarsamente credibile e comunque il timore di essere perseguitato o di subire la vendetta dei parenti non costituisce minaccia di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, in quanto proveniente da soggetti privati rispetto ai quali non v’è prova che nel Paese di origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornire al richiedente un’adeguata ed effettiva tutela”.

“Anche dai report prodotti dall’appellante” – ha aggiunto la Corte territoriale -, se emerge un paese “inadeguato” sotto il profilo sociale, è tuttavia “da escludere allo stato una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto interno tale da giustificare la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c”.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre per cassazione il richiedente, con quattro motivi.

Il Ministero non ha svolto difese neppure nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la sentenza della Corte napoletana: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 8, comma 1 bis, perchè in punto di diritto di rifugio il giudice “non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, perchè i “fatti narrati dal ricorrente non sono smentiti da elementi di segno contrario”, nè sono in “contraddizione con le notizie e le informazioni generali provenienti dal paese di provenienza”; (iii) col terzo motivo per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, perchè, “seppure si vuole dire che il Ghana sia un paese che non versa in una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di certo è un paese che ha le sue problematiche razziali, di opinione, di appartenenza a gruppi sociali diversi, nonchè a scelte religiose che possono comportare persecuzioni”; (iv) col quarto motivo, perchè il provvedimento “ha ancora errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Sul punto non vi è specifica motivazione”.

5.- Il ricorso non merita di essere accolto.

I primi due motivi di ricorso non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Che si basa, essenzialmente, sulla valutazione che i fatti narrati non integrano – sul piano oggettivo – gli estremi previsti per il riconoscimento del diritto di rifugio.

Il terzo motivo è inammissibile perchè viene a richiedere un nuovo esame della situazione politica ed economica del Paese di provenienza dell’esponente, così istando per un giudizio che non è consentito a questa Corte.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte napoletana non si è proprio cimentata col tema della protezione umanitaria, rilevando che il richiedente non aveva impugnato, per questo specifico aspetto, la decisione del giudice del primo grado. Il ricorrente, d’altro canto, non ha ritenuto di contestare (e neanche di affrontare) tale rilevazione.

6.- Non ha luogo a provvedere alle spese del giudizio di legittimità, posto che il Ministero è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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