Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11674 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6657/2007 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PETTINI
Andrea, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 108/2006 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE del
20.12.05, depositata l’11/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che il Sig. C.G. propose ricorso, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., avverso verbale di accertamento di violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, e art. 143 C.d.S., comma 12 (sorpasso in curva con invasione dell’opposta corsia) elevato dalla Polizia Municipale di San Casciano Val di pesa, lamentando, tra l’altro, l’omissione della contestazione immediata dell’illecito;
che l’adito Giudice di pace di Firenze ha respinto l’opposizione richiamando l’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. c), che esclude l’obbligo della contestazione immediata nel caso di sorpasso vietato;
che il C. ha proposto ricorso per cassazione per un motivo, illustrato anche da memoria, cui non ha resistito l’amministrazione comunale intimata;
che, avviata la procedura in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si sottolinea la mancata indicazione, nel verbale opposto, delle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che rendevano impossibile la contestazione immediata;
che la censura è manifestamente infondata, atteso che, come correttamente osservato dal Giudice di pace, ricorreva nella specie la circostanza impeditiva dell’obbligo della contestazione immediata tipizzata all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. c), ossia il sorpasso vietato, onde null’altro che il richiamo a tale norma e a tale circostanza era necessario per giustificare la contestazione differita;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010