Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11674 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6657/2007 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PETTINI

Andrea, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2006 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE del

20.12.05, depositata l’11/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il Sig. C.G. propose ricorso, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., avverso verbale di accertamento di violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, e art. 143 C.d.S., comma 12 (sorpasso in curva con invasione dell’opposta corsia) elevato dalla Polizia Municipale di San Casciano Val di pesa, lamentando, tra l’altro, l’omissione della contestazione immediata dell’illecito;

che l’adito Giudice di pace di Firenze ha respinto l’opposizione richiamando l’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. c), che esclude l’obbligo della contestazione immediata nel caso di sorpasso vietato;

che il C. ha proposto ricorso per cassazione per un motivo, illustrato anche da memoria, cui non ha resistito l’amministrazione comunale intimata;

che, avviata la procedura in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si sottolinea la mancata indicazione, nel verbale opposto, delle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che rendevano impossibile la contestazione immediata;

che la censura è manifestamente infondata, atteso che, come correttamente osservato dal Giudice di pace, ricorreva nella specie la circostanza impeditiva dell’obbligo della contestazione immediata tipizzata all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. c), ossia il sorpasso vietato, onde null’altro che il richiamo a tale norma e a tale circostanza era necessario per giustificare la contestazione differita;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA