Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11673 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (OMISSIS),

in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107,

presso lo studio dell’avvocato SCHIANO ANGELO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PORTALURI GIOVANNI, ANCORA LUCIANO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

(VIA ACHILLE VENRUNNI N. 117 presso lo studio dell’avvocato COLUCCIA

LUIGI, giusta mandato a margine del controricorso, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 733/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

9/4/09, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per la ricorrente l’Avvocato SCHIANO ANGELO che si riporta agli

scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce ha rigettato il gravame proposto dalle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, avverso la sentenza del Tribunale della medesima città, nei confronti di G.O., dipendente cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1998, confermando l’accoglimento della domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze del trattamento di fine servizio per omesso computo di alcune voci retributive.

La Corte ha ritenuto fondata la domanda di computo, nell’indennità di buonuscita (calcolata al 31 maggio 1982) e nel tfr, di dette voci, atteso il loro carattere retributivo, fisso e continuativo, ai sensi dell’art. 2121 c.c. nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982. Ha inoltre rilevato che la continuità della erogazione degli emolumenti in questione era provata dalle buste paga esibite.

Avverso questa decisione la società ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Con il primo motivo la società’ ricorrente propone il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se la disciplina privatistica per il calcolo del TFR, dettata dagli art. 2120e2121 c.c. può essere applicata anche a questioni sorte antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, quando il rapporto di lavoro de quo era assoggettato alla precedente disciplina pubblicistica.”.

Il motivo è manifestamente infondato. Infatti, la Corte d’appello ha affermato che il calcolo della buonuscita degli autoferrotranvieri, alla data del 31 maggio 1982, è regolato dagli artt. 2120 e 2121 c.c. vecchio testo, mentre il tfr spettante a partire dal 1 giugno 1982 va computato secondo il nuovo testo dell’art. 2120 c.c. Si tratta di un giudizio giuridicamente corretto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 5935/1996, n. 8559/1999, n. 26096/2007).

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la disciplina dell’indennità di buonuscita è regolata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, il cui art. 1 rinvia alla contrattazione collettiva, nella specie costituita dal CCNL del 23 luglio 1976, il cui art. 24 esclude dal calcolo della buonuscita il lavoro straordinario e le varie indennità di trasferta, di diaria e diaria parziale.

L’esclusione dell’indennità di presenza è sancita dall’art. 4 dell’accordo nazionale del 21 maggio 1981. Peraltro – prosegue la società’ la stessa L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 6 fa salva la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici; ed è da escludere la nullità delle clausole dei contratti collettivi anteriori alla L. n. 297 del 1982 che derogano al principio di onnicomprensività. La ricorrente sostiene inoltre che la L. n. 297 del 1982 sul tfr non si applica agli autoferrotranvieri; che le voci in questione (lavoro straordinario, indennità di trasferta, diaria intera, diaria ridotta, indennità di presenza) non rientrano nella retribuzione normale fissata dall’art. 24 ccnl 23.7.1976; che sono voci saltuarie e variabili e pertanto non vanno computate. L’illustrazione del motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se alle Ferrovie in concessione è applicabile la L. n. 297 del 1982, essendo tale categoria notoriamente assoggettata a disciplina pubblicistica speciale (R.D. n. 148 del 1931 e successive modifiche) e se inoltre gli emolumenti presi a base per il computo del TFR vanno individuati in relazione al concetto di retribuzione normale fissato dall’art. 24 CCNL 23/7/1976 che fra i compensi da escludere, oltre a taluni nominati in modo specifico, indica anche tutti quelli corrisposti in modo saltuario e variabile”.

Il motivo è manifestamente infondato. Le censure in esso contenute si pongono in contrasto con consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di buonuscita degli autoferrotranvieri. Ed infatti “Il principio affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze 22 giugno 1971 n. 140 e 28 maggio 1975 n. 124, secondo il quale la retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario senza diritto a pensione (R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 26, all. a) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l’indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 c.c., trova applicazione anche riguardo all’indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, con la conseguente nullità di clausole contrattuali esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva (nella specie, indennità di L. trentamila mensili e cinquecentosettanta giornaliere previste dall’accordo del 21 maggio 1981)” (Cass. n. 5595/1994, n. 2391 e 4872/1995, n. 5935/1996, n. 5624/2000, n. 26096/2007, n. 17769/2008; e per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, Cass. n. 9120/1995, n. 5935/1996 cit, n. 8559/1999, n. 12863/2005 rit, n. 10183/2006 cit, n. 26096/2007 cit, n. 17769/2008 cit). Per quanto riguarda le singole voci retributive, le censure della ricorrente si rivolgono contro l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, la quale ha motivato che la continuità della prestazione per lavoro straordinario feriale risultava dai prospetti paga mensili i quali rivelavano un compenso sempre presente e di importo tale da costituire consistente partita del trattamento retributivo.

Sull’indennità di trasferta, diaria e diaria parziale, la Corte ha spiegato che esse venivano corrisposte con continuità anche nei casi in cui per contratto non sussistevano le condizioni per la trasferta, sicchè era da ritenere la loro natura retributiva ed assente la finizione di rimborso spese. Analogamente ha motivato in ordine all’indennità di presenza, aventi anch’esse natura retributiva e corrisposte con continuità. Ritenuto quindi che il ricorso va rigettato;

Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 oltre millecinquecento/00 Euro per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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