Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11673 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6653/2007 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato COLITTI ALBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LI GOTTI Ignazio, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6726/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata l’8/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il Sig. O.L. propose ricorso avverso cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa pecuniaria, basata su verbale di accertamento di violazioni del codice della strada elevato dalla Polizia Stradale, deducendo l’estinzione dell’obbligazione per omessa notifica del verbale nei termini di legge;

che l’adito Giudice di pace di Roma, instaurato il contraddittorio con la locale Prefettura, ha respinto il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe;

che l’opponente ha proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’amministrazione intimata;

che, avviata la procedura in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la rimessione della causa alla pubblica udienza o, in subordine, per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’impugnata sentenza va annullata indipendentemente dai motivi di ricorso, in quanto il giudizio di merito – nel quale la questione non è stata rilevata dal giudice nè eccepita dalla parte allora resistente e non ha, quindi, formato oggetto di trattazione e decisione – è stato ab origine invalidamente promosso nei confronti della Prefettura di Roma, priva DI legittimazione passiva;

che, infatti, il ricorso proposto dal Sig. O. al Giudice di pace va qualificato come opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, avverso provvedimento di applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, dato che con essa si fa questione della sussistenza dell’obbligazione sanzionatoria, in tesi non sorta o comunque estintasi prima della formazione del relativo titolo per difetto di notifica del medesimo;

che dunque anche la questione della legittimazione passiva va risolta coerentemente con la indicata natura della domanda quale opposizione a provvedimento applicativo di sanzione amministrativa pecuniaria, da individuarsi, nella specie, nel verbale di accertamento elavato dalla Polizia Stradale;

che se è vero che, in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, può essere proposto ricorso giurisdizionale già avverso il verbale di accertamento, non è, tuttavia, men vero che, in tal caso, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i Corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i Corpi statuali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione, e in particolare: per la Polizia Municipale, il Comune in persona del Sindaco; per i Carabinieri, il Ministero della Difesa ed, in alternativa, il Ministero dell’Interno, al quale l’art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi Ministri; per la Polizia Stradale, il medesimo Ministero dell’Interno, ecc. (e pluribus, Cass. 1.4.04 n. 6364, 4.4.01 n. 4928, 3.12.01 n. 15245, 15.11.01 n. 14319);

che pertanto nel caso in esame, relativo a verbale redatto dalla Polizia Stradale, doveva essere evocato in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, e non la Prefettura di Roma;

che detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che sulla stessa non si sia precedentemente formato il giudicato, come non s’è formato appunto nella specie, onde resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte ed, in caso affermativo, in quali termini (e pluribus, recentemente, Cass. 22.12.03 n. 19625, 14.3.02 n. 3756, 25.5.01 n. 226 SS.UU., 26.1.01 n. 1114, 21.3.00 n. 3299, 30.1.98 n. 944, 14.10.97 n. 10022);

che l’errore nell’identificazione del soggetto passivo doveva essere rilevato d’ufficio dal giudice di primo grado, in sede d’ordinario dovuto controllo, in limine litis, della regolare costituzione del contraddittorio;

che la violazione dell’art. 101 c.p.c., comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull’impugnata sentenza;

che nella specie neppure ricorrono possibili ipotesi di sanatoria del vizio originario di costituzione del contraddittorio quali ravvisati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella recente sentenza 14.2.06 n. 3117: il giudice a quo non ha, infatti, ravvisato l’irregolarità e non ha disposto la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo al legittimo contraddittore; nel giudizio di merito l’Amministrazione non si è costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, unica abilitata a difenderla ed a determinare la sanatoria dell’irregolarità omettendo di sollevare contestazioni al riguardo;

neppure nella presente fase di legittimità l’Avvocatura si è costituita con il medesimo effetto;

che il giudizio di merito è, dunque, nullo, secondo la recente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 6.10.06 n. 21624), per mancata costituzione del contraddittorio, e ciò implica la nullità della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice a quo, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso al competente Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

che sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia al Giudice di pace di Roma e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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