Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11673 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26113/2019 R.G. proposto da:

R.A.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dagli avv.ti Alessandro RICCIONI e Stefania

MONTANARO, ed elettivamente domiciliata sito in Roma, alla via

Properzio, n. 5, presso lo studio legale del primo difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/28/2019 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, Sezione staccata di TARANTO, depositata il

29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento induttivo di un maggiore reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2004, emesso nei confronti di R.A.M., titolare dell’omonima impresa esercente l’attività di fabbricazione di olio di oliva raffinato e commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi, anche sulla base del riscontro delle movimentazioni effettuate sui conti correnti alla medesima intestati, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado cui addebitava di aver sorvolato “sugli innumerevoli fatti evasivi posti in essere dalla contribuente ed adeguatamente verbalizzati, sia nel Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Taranto, sia nell’Avviso di Accertamento redatto ed emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto (appellante)”, in cui venivano indicati dettagliatamente “tutti gli elementi significativi acquisiti, anche autonomamente dai propri verbalizzanti, avendo rilevato, inequivocabilmente, la difformità dei documenti contabili esibiti nella fase accertativa dalla contribuente signora R.A.M., a cui la stessa non dava alcuna tempestiva giustificazione (…)”, “a nulla (potendo) rilevare, al fine di escludere le proprie responsabilità nei riguardi dell’Amministrazione Finanziaria, l’affermazione, riportata in atti, che l’amministratore di fatto fosse il signor Castria Domenico, figlio della stessa contribuente signora R.A.M.”;

– avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

2. Sostiene la ricorrente che la CTR non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto di accogliere l’appello dell’Ufficio e confermare l’avviso di accertamento con argomentazioni generiche e senza dare conto dell’irrilevanza della documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente diretta a giustificare le movimentazioni bancarie contestate, e da cui emergeva che quelle accertate erano “meri giroconti”.

3. Il motivo è fondato e va accolto.

4. Invero, è evidente la mancanza nella statuizione impugnata dell’esposizione delle ragioni della decisione. La sentenza della CTR, infatti, si risolve nell’esposizione di una serie di argomentazioni del tutto generiche, che non consentono di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. n. 920 del 2015; conf. Cass. n. 29721 del 2019).

5. In tema di motivazione della sentenza, questa Corte in una recente pronuncia (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019), dopo aver ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016), ha ritenuto affetta da tale vizio la sentenza impugnata che ometta – come avvenuto nel caso in esame – di indicare la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta, così omettendo di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo impedendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

6. Con riferimento al caso di specie, in cui alla contribuente venivano contestate una serie di movimenti effettuati sui propri conti correnti bancari, va rilevato che se sulla stessa grava l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni contestate a fatti imponibili, sul giudice di merito grava l’onere di effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dalla contribuente, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018).

7. Nulla di tutto ciò è rinvenibile nella sentenza impugnata che, contestando ai giudici di primo grado di aver sorvolato “sugli innumerevoli fatti evasivi posti in essere dalla contribuente”, ha ritenuto di riformare quella pronuncia e confermare l’atto impositivo rilevando una non meglio specificata “difformità dei documenti contabili esibiti nella fase accertativa dalla contribuente signora R.A.M.” e, pur ritenendo (questa volta correttamente) irrilevante l’affermazione della contribuente “che l’amministratore di fatto fosse il signor C.D., figlio della stessa contribuente signora R.A.M.”, nessuna spiegazione forniva circa l’inidoneità dimostrativa a giustificare i contestati movimenti bancari dei documenti contabili che la stessa CTR dà atto essere stata esibita dalla contribuente già nella fase amministrativa e che quest’ultima ha riprodotto, seppure per stralcio, nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso.

8. Ne consegue che, in applicazione dei sopra enunciati principi giurisprudenziali in materia di motivazione meramente apparente, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sulla domanda di riconoscimento dei costi in presenza di un accertamento induttivo puro (al riguardo cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018, Rv. 651111 – 01; conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3995 del 19/02/2009, Rv. 606915 – 01).

9. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente che riesaminerà la vicenda processuale fornendo adeguata e congrua motivazione e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

 

 

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