Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11672 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso l’UFFICIO LEGALE CENTRALE

DEL PATRONATO ACLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FAGGIANI

GUIDO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 479/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

7.10.08, depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega avv.

Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da M.M. contro l’Inps per ottenere l’assegno di invalidità civile per l’anno 2004, affermando che nel computo dei redditi non doveva essere inclusa la somma ricevuta a titolo di TFR, sulla base del principio per cui il limite reddituale previsto dalla legge L. n. 118 del 1971, art. 13 assume rilievo ai fini di accertare lo stato di bisogno, tenendo conto del principio di competenza e non di cassa, per cui non rilevano gli arretrati percepiti. Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso. Il M. resiste con controricorso. Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività del ricorso per decorso del termine breve. Si assume infatti che la sentenza impugnata fu notificata il 24 giugno 2009 all’Inps, mediante consegna al procuratore costituito e domiciliatario avv. Aldo Tagliente.

Quanto al modo di notificazione della sentenza, l’art. 285 cod. proc. civ., facendo rimando all’art. 170 c.p.c., comma 1 (per quanto riguarda la parte costituita), dispone che essa venga effettuata al procuratore. Invero, nella specie, dalla relata risulta che la notifica della sentenza era stata effettuata all’Inps e non al procuratore costituito nel giudizio d’appello. E’ poi ben vero che si è affermato più volte ( Cass. 21 novembre 2001 n. 14642,24 novembre 2005 n. 24795,11 maggio 2007 n. 10878) che “In tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuataci sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione”.

Tuttavia nella specie, il destinatario della notifica della sentenza è l’avv. Aldo Tagliente e non già il procuratore costituito nel giudizio d’appello, che, come risulta dall’epigrafe della sentenza stessa, era l’avv. D. Guatino. Detta notifica della sentenza non è quindi rituale e quindi non è tardivo il ricorso dell’Inps notificato nel termine lungo.

Nel merito il ricorso è manifestamente fondato, perchè è ben vero che con la sentenza delle Sez. U. di questa Corte n. 12796 del 15/06/2005 si è affermato che “Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poichè nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall’art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell’art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di “cassa”. Conseguentemente, nel caso di assegno sociale – che ha sostituito la pensione sociale – non rilevano gli arretrati, atteso che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Tuttavia non è questo il caso che ricorre nella specie, perchè, in primo luogo le SU hanno affermato il principio con riguardo agli arretrati di una prestazione previdenziale, che si erano formati in conseguenza del ritardo dell’ente erogatore, mentre qui non si tratta di somma concernente prestazioni periodiche pagate in unica soluzione, ma di una prestazione unica e infrazionabile spettante solo in un momento di fine del rapporto di lavoro, onde il principio enunciato non si attaglia al caso in esame. Inoltre è vero che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 dispone che il TFR non sia computabile ai fini dei limiti di reddito, ma tale esclusione vale solo ai fini dell’assegno sociale erogato dall’Inps agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi o titolari di redditi inferiori alla soglia, mentre analoga esclusione non viene prevista per le prestazioni assistenziali ( pensione e assegno di invalidità civile L. n. 118 del 1971, ex artt. 12 e 13) per i quali i limiti di reddito sono rimasti immutati.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Le spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Condanna il M. al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi Euro quattrocentosettantanove/00, di cui centosessantanove/00 per diritti e in Euro cinquecentonovantacinque/00 per onorari; per il giudizio di cassazione in Euro dieci/00 per esborsi ed in Euro settecento/00 per onorari, oltre accessori di legge per ciascun grado del giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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