Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11672 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 16/06/2020), n.11672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35625/2018 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in Avellino, via T. Benigni

10, presso lo studio dell’avv. Antonio Barone, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5293/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- D.L., proveniente dalla Costa d’Avorio, ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta, di diniego della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con ordinanza dell’ottobre 2017, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione internazionale, ravvisando invece gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Con sentenza depositata il 20 novembre 2018, la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione proposta dal richiedente, confermando in toto il provvedimento del Tribunale.

2.- La Corte territoriale ha ritenuto che la “storia narrata dal ricorrente” – come imperniata su un’aggressione compiuta sul fratello da soggetti di altra forza politica – risulta “in radice inattendibile” e comunque “non contiene elementi dai quali desumere l’esistenza di atti persecutori personalizzati ai suoi danni”.

In prosieguo, ha rilevato che la situazione generale della Costa d’Avorio non è, allo stato, tale da giustificare l’affermazione di una situazione di guerra interna, come sostenuto dal richiedente.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre D.L., svolgendo quattro motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nell’ambito del presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la sentenza della Corte napoletana: (i) col primo motivo, per nullità del decreto, per lesione del contraddittorio e violazione degli artt. 737 c.p.c. e segg., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e 11, artt. 101 e 128 c.p.c., artt. 3,111 e 24 Cost., per mancata fissazione dell’udienza di comparizione avanti alla Corte di Appello, peraltro “senza visionare la videoregistrazione del colloquio sostenuto dal richiedente asilo avanti all’autorità amministrativa”; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 8, artt. 112 e 1165 c.p.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo, per essere stato il ricorrente “illegittimamente escluso dal beneficio dell’onere della prova agevolato”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè la “motivazione a sostegno del diniego” della protezione sussidiaria è “contraddittoria e illogica”, (iv) col quarto motivo, per violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, art. 10 Cost., artt. 112 e 116 c.p.c., per “violazione delle norme che regolano il diritto alla protezione umanitaria”.

5.- Il ricorso non merita di essere accolto.

A proposito del primo motivo, è da rilevare che la normativa del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, per cui, in difetto di disponibilità della videoregistrazione va comunque fissata l’udienza di comparizione riguarda solamente il procedimento avanti al Tribunale nel rito introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, come convertito con modificazioni con L. n. 46 del 2017, che prevede che il grado di merito si concluda con decreto ricorribile per cassazione, mentre il presente procedimento è retto dalla normativa precedente a detto decreto.

Il secondo motivo di ricorso non si confronta, poi, con una delle rationes decidendi della pronuncia impugnata. In effetti, la Corte napoletana ha ritenuto di escludere la sussistenza dei presupposti del diritto di rifugio (anche) perchè la narrazione fattuale esposta dal richiedente non veniva in ogni caso a rappresentare fatti di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Il motivo svolto dal ricorrente non considera in alcun modo questo profilo.

Il terzo motivo è inammissibile perchè viene a richiedere un nuovo esame della situazione politica ed economica del Paese di provenienza dell’esponente, così istando per un giudizio che non è consentito a questa Corte. Generico e indeterminato si manifesta, poi, il richiamo che il motivo fa al transito del richiedente attraverso la Libia: prima di ogni altra cosa, perchè non vengono indicati gli atti e i modi in cui il richiedente avrebbe rappresentato questa circostanza nei giudizi del merito.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Lungi dal negare il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo quanto afferma il ricorrente, la sentenza della Corte napoletana ha espressamente dichiarato di “ritenere il ricorrente meritevole della minore tutela, come soggetto “vulnerabile””.

6.- Non ha luogo a provvedere alle spese del giudizio di legittimità, posto che il Ministero è rimasto intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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