Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11672 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6495-2007 proposto da:

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SPAZIOTRE ARREDAMENTI SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/2005 del GIUDICE DI PACE di ASSISI del

7/11/05, depositata il 24/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che la s.n.c. Spaziotre Arredamenti propose opposizione a verbale di accertamento di violazione dell’art. 23 C.d.S., commi 4, 5, 7 e 13 bis, elevato nei suoi confronti dall’ANAS per l’abusiva installazione di uno striscione pubblicitario;

che l’adito Giudice di pace di Assisi ha accolto l’opposizione perchè: a) nel verbale non erano indicate le ragioni della contestazione, considerato che “non tutti i manifesti sono vietati, bensì solo quelli che ingenerano confusione e possono recare nocumento agli utenti della strada o distrarne l’attenzione”; b) competente a rilasciare l’autorizzazione alla collocazione dello striscione e, conseguentemente, ad accertare la violazione era, nella specie, il Comune di (OMISSIS), non l’ANAS, dato che la strada più vicina allo striscione era una strada comunale;

che l’ANAS ha quindi proposto ricorso per cassazione per cinque motivi, cui non ha resistito la società intimata;

che, avviata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si denuncia extrapetizione, per avere il Giudice di pace accolto l’opposizione per mancanza di prova dell’illecito, motivo non dedotto con l’atto di opposizione;

che il motivo è inammissibile, consistendo la ratio della decisione impugnata non già nel difetto di prova dell’illecito, bensì, come si è visto, nella mancata precisazione della fattispecie nel verbale opposto (oltre che nel difetto di competenza dell’ente accertatore);

che con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 2700 c.c. si lamenta che il Giudice di pace non abbia tenuto conto che il verbale costituiva la prova, fino a querela di falso, dei fatti contestati;

che anche tale motivo è inammissibile dato che non coglie, per quanto appena detto, la effettiva ratio della decisione impugnata;

che con il terzo e il quarto motivo, da trattare assieme in quanto connessi, denunciando rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione; si deduce che il verbale conteneva tutti gli elementi delle fattispecie di cui all’art. 23 C.d.S., commi 4 e 7 ossia la visibilità dello striscione dalla strada extraurbana e l’abusività dello stesso, ed il giudice ha fatto riferimento, invece, agli elementi della fattispecie di cui al comma 1, cui la contestazione non aveva in realtà riferimento;

che la complessiva censura è manifestamente fondata, dato che dalla stessa sentenza impugnata che il contenuto del verbale era quello riferito dalla ricorrente, sicchè si configura una chiara ipotesi di falsa applicazione di norma di diritto (l’art. 23 C.d.S. cit., comma 1 per l’esattezza);

che con il quinto motivo, denunciando violazione di legge, si deduce che altro è la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la collocazione dei cartelli o altri mezzi pubblicitari, altro è la competenza all’accertamento delle infrazioni, e che quest’ultima nella specie spettava comunque all’ANAS, la quale ha al riguardo competenza priva di limitazioni territoriali o per materia;

che anche tale motivo è manifestamente fondato, in quanto, a norma dell’art. 12 C.d.S., la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono essere effettuati dal personale dell’ANAS senza alcuna limitazione territoriale o per materia, con relativo potere di accertamento e contestazione degli eventuali illeciti; sicchè sono legittimi l’accertamento e la contestazione operati da personale dell’ANAS in relazione alla violazione di cui all’art. 23 C.d.S. per abusiva installazione di cartelloni pubblicitari, ancorchè la strada dove i cartelloni sono installati non sia di proprietà statale, giacchè il potere di rilascio dell’autorizzazione amministrativa all’istallazione dei suddetti cartelloni, spettante esclusivamente all’ente proprietario della strada, non va confuso col potere di accertamento della violazione, spettante, invece, esclusivamente agli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, e perciò anche al personale dell’ANAS (Cass. 2273/1999);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte.) con il rigetto dell’opposizione proposta dalla s.n.c. Spaziotre Arredamenti;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, non essendosi l’ANAS avvalsa di patrocinio professionale in quella sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione indicata in motivazione; condanna l’intimata s.n.c. Spaziotre Arredamenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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