Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11671 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 16/06/2020), n.11671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15047-2018 proposto da:

A.K.H.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE n. 37, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO PAONE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 459/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

udito il P.G., nella persona del sostituto Dott. IGNAZIO PATRONE, il

quale ha concluso per il rigetto del ricorso

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, A.K.H.R., cittadino del (OMISSIS), impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona del 12.1.2016, notificato il 12.4.2016, con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dal Bangladesh a causa della grave condizione di indigenza nella quale viveva la sua famiglia ed in ragione della generale situazione di insicurezza e violenza generalizzata esistente nel predetto Paese di origine.

Avverso l’ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di L’Aquila il ricorrente proponeva appello, censurando il provvedimento di primo grado limitatamente alla mancata concessione della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il Ministero dell’Interno non si costituiva in seconde cure.

La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza oggi impugnata, n. 459/2018, respingeva l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto A.K.H.R. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria; la violazione degli artt. 2 e 32 Cost., artt. 2, 3 e 5 della Convenzione E.D.U., art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 33 della Convenzione di Ginevra; nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare, quali presupposti per la concessione dell’invocato permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, da un lato il percorso di integrazione intrapreso dallo straniero in Italia, e dall’altro lato la condizione di violenza diffusa e di generale insicurezza esistente in Bangladesh.

La censura è infondata.

La condizione generale del Paese di provenienza del richiedente la protezione, rilevante non soltanto nell’ambito della valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, ma anche ai fini del riconoscimento della tutela umanitaria, è infatti stata apprezzata adeguatamente dalla Corte territoriale.

La decisione impugnata dà atto che le fonti privilegiate consultate dal giudice di merito (informazioni generali sul Bangladesh pubblicate sul sito dell’E.A.S.O. e rapporti Amnesty International 2015-2016 e 2016-2017) confermano l’esistenza, in Bangladesh, di “… pratiche diffuse di violazione dei diritti umani (tra cui arresti arbitrari, sparizioni forzate, uccisioni illegali, torture ed altri maltrattamenti) in danno degli attivisti di partiti dell’opposizione e di dissidenti, in un quadro di forte compressione anche della libertà di espressione e di pressante controllo degli organi di informazione indipendenti. Nel paese è ancora praticata la pena di morte, molte persone (198 nell’anno 2015 ed alcune decine nell’anno 2016) sono state condannate a morte ed alcuni condannati sono stati giustiziati. Diffusi sono inoltre la tortura ed altri maltrattamenti in custodia. Quanto alla situazione di insicurezza derivante da disordini ed attentati, negli ultimi anni vi sono stati nelle città del Bangladesh vittime e feriti durante attacchi con bombe molotov diretti contro autobus con passeggeri ed altri mezzi di trasporto, nel contesto di campagne contro il governo condotte dal partito nazionalista del Bangladesh ((OMISSIS)) nei mesi di febbraio e marzo 2015; aggressioni ai danni di cittadini stranieri da parte di assalitori non identificati… attacchi mirati (in parte attribuibili a gruppi che sostengono di agire in nome dell’Islam) rivolti contro cittadini stranieri, attivisti politici, persone omosessuali e minoranze religiose… azioni che hanno provocato una dura reazione anti-terrorismo delle forze di sicurezza interne, tanto che almeno 45 sospetti terroristi hanno perso la vita in sparatorie…” (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Da tali elementi la Corte di Appello ha tratto la conclusione che “Si tratta, dunque, di una situazione che espone a rischio concreto ed effettivo l’incolumità e le libertà di determinate categorie di persone (oppositori politici, giornalisti, blogger, studenti, operatori umanitari e stranieri in genere), a nessuna delle quali appartiene l’odierno appellante e che, ove anche vi si ravvisi un conflitto armato, non ha, almeno sino ad oggi, determinato un grado di violenza indiscriminata tale… da mettere a repentaglio la vita o la persona di chiunque si trovi attualmente nel territorio del Bangladesh” (cfr. ancora pag. 3 della sentenza di appello). In tal modo la Corte abruzzese ha valutato i due profili di rischio evidenziati dalle fonti consultate, ed in particolare quello specificamente riferito a determinate categorie soggettive e quello generale esistente nel Paese, ed ha ritenuto il primo irrilevante a fronte della non appartenenza del richiedente la protezione ad una delle categorie a rischio, ed il secondo inidoneo a raggiungere il livello previsto ai fini del riconoscimento della protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Detta duplice valutazione, in forza della quale il giudice di merito ha escluso la sussistenza, in capo al richiedente, della vulnerabilità richiesta ai fini della concessione della protezione umanitaria, si sostanzia in un giudizio di merito e non è inficiata da illogicità manifeste o da irriducibili contrasti logici, è sottratta al sindacato di questa Corte.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, a fronte del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato in questo giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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