Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11671 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11671
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6474-2007 proposto da:
D.L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA 5, presso lo studio dell’avvocato POMPEO MAURIZIO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIOSI ANTONIO,
giusta procura speciale alle liti per atto notaio Giancarlo Mazza di
Roma, in data 11.9.07, n. rep. 542 72, che viene allegata in atti;
– resistente –
avverso la sentenza n. 34 67/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA
dell’11.1.06, depositata il 24/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che il sig. D.L.R. propose opposizione alle cartelle n. (OMISSIS), notificategli dalla concessionaria Se.Ri.T. Terni s.p.a. per il pagamento di complessivi Euro 2.093,54 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie relative a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, dei quali l’opponente dedusse, tra l’altro, l’omessa notifica;
che l’adito Giudice di pace di Roma, nel contraddittorio con il Comune, ha respinto l’opposizione sul rilievo che l’amministrazione comunale aveva documentato in giudizio l’avvenuta notifica dei verbali di cui si tratta;
che il sig. D.L. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura;
che l’intimato Comune di Roma si è limitato a depositare procura speciale in favore del suo difensore;
che, avviata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che è invece manifestamente fondata la complessiva censura mossa con i due connessi motivi di ricorso, atteso che il Giudice di pace ha omesso di dichiarare la nullità delle notifiche dei verbali di contravvenzione – e conseguentemente delle cartelle – eseguite a mezzo posta per compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, in difetto dell’avviso del deposito al destinatario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, previsto da Corte Cost.
346/1998;
che la sentenza impugnata va quindi cassata;
che, non essendo necessari ulterIori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento delle cartelle impugnate;
che le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla le cartelle di pagamento indicate in motivazione; condanna il Comune di Roma alle spese processuali, liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed onorari, quanto al giudizio di merito, ed in Euro 800,00 di cui Euro 600,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010