Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11671 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27994/2010 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

S.P., in proprio e quale legale rappresentante della

cessata G. Bassetti s.a.s. di S.P. e C., elettivamente

domiciliato in Roma, viale America 11, presso l’avv. Massimo

Biancolillo, che unitamente agli avv.ti Antonella Maccioni e Laura

Foletto, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 30, n. 79/30/10 del 19 aprile 2010,

depositata il 24 maggio 2010, non notificata;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2017

dal Consigliere Raffaele Botta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Giacalone Giovanni, che ha concluso chiedendo accogliersi

il ricorso;

uditi l’avv. Riccardo Montagnoli per l’Avvocatura dello Stato e

l’avv. Massimo Biancolillo per la parte controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni in ordine alla supposta plusvalenza derivante da una cessione d’azienda per un valore dichiarato ritenuto congruo ai fini dell’imposta di registro: la società non rispondeva al questionario inviato dall’Ufficio e quindi veniva rettificato il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie raccolte a prescindere dalle scritture contabili. Conseguentemente veniva rettificato il reddito di partecipazione del socio.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, senza tuttavia entrare nel merito della controversia, sul presupposto che la società aveva presentato condono tombale per gli anni dal 1997 al 2001, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3-bis, il cui provvedimento di diniego era stato annullato da altra sezione della stessa Commissione con sentenza n. 99/02/08 del 16 maggio 2008. L’appello dell’Ufficio, con il quale era anche richiesta la trattazione congiunta con la causa concernente il diniego di condono da ritenersi pregiudiziale, era respinto, con la sentenza in epigrafe, sulla base del fatto che la CTR Lombardia – con sentenza n. 122/38/09 dell’8 luglio 2009 – aveva dichiarato l’illegittimità del diniego (a conferma di quanto deciso dal giudice di primo grado sul punto).

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con cinque motivi. La società contribuente e il socio resistono con controricorso, illustrato anche con memoria, con la quale, dedotta preliminarmente l’inesistenza della notifica della impugnazione perchè (suppostamente) eseguita in luogo e a persona che non hanno alcun riferimento con i destinatari, si insiste nell’infondatezza del ricorso e si sottopone all’attenzione della Corte la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti dell’altro socio della società, sig. P.A..

La decisione della controversia impone di risolvere una questione preliminare costituita dall’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese eseguita, per quanto risulta dal controricorso (pag. 3), l’11 dicembre 2001, nella stessa data di cessazione dell’attività.

In proposito si deve osservare che secondo quanto affermato da questa Corte: “La cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicchè, qualora l’estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l’eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d’inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l’evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale” (Cass. n. 23574 del 2014).

Alla luce di siffatte considerazioni, per quanto qui più da presso interessa, occorre far rilevare che la controversia si è svolta non nei confronti della (sola) società estinta, ma (anche) nei confronti del socio S.P., che della predetta società era (inoltre) il legale rappresentante. La situazione di litisconsorzio necessario che si determina tra i soci della società estinta impone che per la prosecuzione dl giudizio sia disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci non presenti nella causa e cioè, come indicato dallo stesso controricorrente, nei confronti del sig. P.A..

Tanto è stato disposto da questa Corte con ordinanza n. 18630/16 del 23 settembre 2016 e l’amministrazione ha provveduto all’integrazione del contraddittorio con atto notificato al sig. P.A. a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. il 7 ottobre 2016 (il plico risulta ritirato in ufficio il 18 ottobre 2016): l’intimato P.A. non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inesistenza della notificazione dell’impugnazione che è pur sempre stata eseguita nei confronti dei difensori della parte (avv.ti Laura Foletto e Antonella Maccioni, che assistono la medesima parte anche nel presente giudizio) sicchè di certo va esclusa la mancanza di un qualsiasi collegamento, quanto alle persone cui la notifica era destinata, e va ritenuta sanata ogni eventuale nullità, riferibile al luogo dell’esecuzione della notifica, in ragione dell’avvenuta costituzione della parte in giudizio.

2. Il ricorso dell’amministrazione può essere valutato complessivamente in quanto, a prescindere dal contenuto specifico dei singoli motivi, esso è fondato sulla denuncia dell’erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di merito accogliendo l’impugnazione dei contribuenti sulla base di una sentenza di annullamento del provvedimento di diniego di condono, chiaramente pregiudiziale ai fini della decisione, senza accertare, tuttavia, che si trattasse di una sentenza passata in cosa giudicata. Poichè tale condizione non si era ancora verificata pendendo al tempo il ricorso per cassazione, iscritto al n. R.G. 5376/10, avverso detta sentenza, meglio avrebbe dovuto operare il giudice di merito sospendendo la causa ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della controversia sul condono.

3. La questione è ora superata perchè il citato ricorso per cassazione R.G. n. 5376/10 è stato deciso da questa Corte con la sentenza n. 7910/16 del 20 aprile 2016, con la quale, in accoglimento del ricorso dell’amministrazione, è stata cassata la sentenza n. 122/38/09 dell’8 luglio 2009 della CTR Lombardia ed è stato rigettato, con decisione nel merito, il ricorso originariamente presentato dal contribuente avverso il provvedimento di diniego di condono, che resta, pertanto, confermato. Nel predetto giudizio è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. P.A., che tuttavia non si è costituito.

4. Poichè la sentenza impugnata in questa sede ha quale suo unico presupposto proprio il supposto annullamento di quel provvedimento di diniego del condono, senza che sia stata svolta alcuna valutazione sul merito della controversia, la sentenza stessa, in accoglimento del ricorso qui presentato dall’Ufficio, deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in altra composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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