Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11671 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7726/52/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 21/05/2014 depositata il 11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania n. 7726/2014/52, depositata l’11.9.2014 che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente R.G. con riferimento alle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni; domanda basata sul contrasto accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-

207/04 – tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis, TUIR. La CTR riteneva che non era applicabile alla fattispecie la disciplina di cui al termine di decadenza prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per quel che qui rileva, affermava che l’istanza di rimborso era da considerare tempestiva dovendo lo stesso decorrere dall’epoca della decisione della Corte di giustizia resa nel luglio 2005.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza gravata, denunciando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa escludendo l’applicazione del termine di decadenza disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Il motivo è manifestamente fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ferma nel ritenere che all’istanza di restituzione di somme corrisposte erroneamente al fisco trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Ciò perchè il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'”an” o al “quantum” del tributo – cfr. Cass. n. 1040/2004; Cass. n. 16617/2015.

Erroneamente la CTR ha quindi ritenuto inapplicabile al caso di specie la disciplina normativa di cui all’art. 38 ult. cit..

Peraltro, la questione di diritto relativa alla decorrenza del termine di decadenza anzidetto in fattispecie analoghe a quella qui esaminata è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14. Si è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario. Orbene, la questione di diritto relative alla decorrenza del termine di decadenza anzidetto in fattispecie analoghe a quella qui esaminata è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14. Si è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Alla stregua di tali principi, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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