Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11671 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26940-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 197/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLE TOSCANA, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa ad IVA per il 2010, emessa a seguito di controllo eseguito D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 54 bis;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, affermando la necessità della comunicazione bonaria L. n. 212 del 2000 ex art. 6, comma 5, in ipotesi di cartella di pagamento relativa ad IVA per il 2010, emessa a seguito di controllo eseguito D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 54 bis;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5;

considerato che secondo questa Corte:

la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n. 33344 del 2019);

in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (Cass. n. 17479 del 2019; in termini Cass. n. 27716 del 2017).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi là dove – affermando in maniera laconica e apodittica la necessità della comunicazione bonaria L. n. 212 del 2000 ex art. 6, comma 5, in ipotesi di cartella di pagamento relativa ad IVA per il 2010, emessa a seguito di controllo eseguito D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 54 bis – ha ritenuto che occorra sempre la comunicazione dell’avviso bonario nell’ipotesi di controllo effettuato ai sensi della citata disposizione, senza considerare che l’art. 6, comma 5, pur riportato integralmente dalla stessa Commissione Tributaria Regionale, prevede tale incombenza in capo all’Ufficio solo “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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