Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11670 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 276/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

5/2/09, depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare a S.A. inquadrata in C3 le differenze retributive per avere svolto per 9 anni, in tre periodi diversi, mansioni di primo dirigente, essendo il relativo posto vacante, come da lettera di incarico di vari procuratori. La Corte territoriale escludeva che le funzioni di reggenza fossero comprese nella categoria C3 di appartenenza. Avverso detta sentenza il Ministero ricorre con due motivi. La S. è rimasta intimata.

Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 perchè il diritto alla superiore retribuzione richiederebbe la prova rigorosa della corrispondenza tra mansioni svolte e profilo superiore rivendicato.

Con il secondo mezzo si denunzia difetto di motivazione per non avere verificato l’assunzione di responsabilità per configurare l’espletamento delle mansioni superiori.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti questa Corte, con la sentenza n. 4675/2008, pronunziandosi su questione del tutto simile ha fissato il principio per cui del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c., e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità (“in attesa della destinazione del dirigente titolare”), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Nè tale situazione si può considerare mutata per effetto della nuova classificazione attuata dal c.c.n.l. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprendendosi tra le mansioni proprie del profilo relativo alla posizione economica C3 le funzioni di reggenza del ruolo dirigenziale (Cass. 2007/9130). Secondo tale impostazione quindi la prova del pieno svolgimento delle mansioni dirigenziali è data dall’assegnazione dell’incarico di reggenza oltre i limiti definiti dalla relativa nozione, sicchè sarebbe stato onere dell’amministrazione dimostrare che, al di là della denominazione, il contenuto dell’incarico non autorizzava l’interessato al pieno esercizio dell’intera gamma delle attribuzioni proprie del dirigente. Nella specie le superiori mansioni sono state svolte per ben nove anni. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese non avendo la controparte svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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