Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11670 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24290/2010 proposto da:

LMC Lavorazione Mobili Componibili s.r.l., in persona del legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Eleonora d’Arborea 20, presso l’avv. Bernardo Cantoni, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Civita Castellana, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Fracassini 18, presso

l’avv. Roberto Venettoni, che lo rappresenta e difende giusta delega

a margine dell’atto di costituzione;

– intimato costituito –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 6, n. 119/6/10 del 27 maggio 2010, depositata il 20

luglio 2010, non notificata;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2017

dal Consigliere Raffaele Botta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Giacalone Giovanni, che ha concluso chiedendo accogliersi

il ricorso per quanto di ragione;

preso atto che nessuno è presente per le parti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento che ad avviso del contribuente avrebbe imputato al solo anno 2001 la somma delle imposte asseritamente evase per il periodo 2001-2004, al lordo dei versamenti erroneamente non contabilizzati dall’ente locale, nonostante l’accoglimento di una istanza di autotutela che il contribuente aveva presentato una volta ricevuta la notifica dell’avviso di accertamento, che appunto dei predetti versamenti non teneva conto.

La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso per la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento e l’inesistenza di vizi propri della cartella.

La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. L’ente locale non ha notificato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Con ordinanza del 25 novembre 2016, questa Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio al fine di verificare l’eventuale contumacia dell’ente locale nel giudizio d’appello, e poter quindi valutare quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso.

Acquisito il fascicolo d’ufficio, la causa è nuovamente chiamata per l’odierna udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi di ricorso, la società contribuente sotto vari profili lamenta che il giudice di merito erroneamente avrebbe escluso che nella specie l’impugnazione riguardasse vizi propri della cartella.

2. Si tratta di censure formulate genericamente, che non possono dirsi autosufficienti, non essendo riportato nel ricorso il contenuto della cartella e che, quanto meno in parte (ad es. per quel che concerne il terzo motivo), investono l’accertamento e non la cartella.

3. In realtà il giudice di merito correttamente osserva che la cartella “riporta l’importo esatto delle imposte non pagate di Euro 31.264,00, di cui all’avviso di accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione”.

4. Con il quarto motivo, la società contribuente lamenta la liquidazione delle spese a favore dell’ente locale che non era costituito nel giudizio d’appello.

5. Il motivo è fondato, in quanto effettivamente (a seguito dell’esame del fascicolo d’ufficio) il Comune di Civita Castellana non si era costituito nel giudizio d’appello, sicchè non potevano essere liquidate spese a suo favore.

6. Sotto questo aspetto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in relazione alla censura accolta.

7. Non occorre provvedere sulle spese della presente fase del giudizio in assenza di un utile esercizio di attività difensiva da parte dell’ente intimato.

PQM

Accoglie il quarto motivo del ricorso, rigettati i restanti e cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA