Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11670 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26841-2019 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI,

2, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO DI GIOSA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GENNARO GUGLIELMINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato NATALE VITERITTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata l’08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava due avvisi di accertamento con i quali il comune di Rossano gli contestava l’omesso versamento di ulteriori somme dovute a titolo di ICI 2008-2009;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva il ricorso del Comune affermando che per poter considerare i terreni edificabili del contribuente come rientranti nella disciplina agevolativa prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), il contribuente avrebbe dovuto – e non lo ha fatto – da un lato produrre l’iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11, dalla quale avrebbe dovuto risultare che fosse assolto l’obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia e dall’altro dimostrare di condurre direttamente i terreni;

il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Corigliano-Rossano si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione e omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, e alla L. n. 9 del 1963, art. 11, in quanto la puntuale e copiosa documentazione prodotta attesta inequivocabilmente la natura di imprenditore agricolo a titolo esclusivo del ricorrente e l’utilizzo dei terreni ad esclusivo indirizzo agricolo con conseguente non assoggettabilità al tributo ICI.

Preliminarmente occorre rilevare che il controricorso è inammissibile perchè tardivo: in effetti la fusione dei comuni di Rossano e Corigliano non è idonea a giustificare la tardiva costituzione in giudizio e comunque neppure è stata chiesta la rimessione in termini; tuttavia il controricorso può valere come memoria ex art. 380 bis c.p.c. (in questi termini Cass. n. 1076 del 2019).

Venendo al ricorso, questo è inammissibile in quanto, secondo questa Corte:

la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. n. 17182 del 2020);

ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass. n. 8425 del 2020; Cass. n. 8009 del 2019);

in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020);

va dichiarato inammissibile il ricorso i cui motivi di impugnazione si risolvano in un indistinto coacervo di elementi di fatto e vaghe menzioni di normative, spesso neppure individuate in maniera scientifica, prive di adeguato supporto argomentativo sull’erroneità della loro applicazione e sull’individuazione dell’interpretazione invece corretta, tali da rendere impossibile a questa Corte, a meno di una invece non consentita interpolazione ed integrazione dell’atto di parte, la stessa individuazione della censura mossa alla gravata sentenza (Cass. n. 18066 del 2020);

l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019; 24035 del 2018) o che lamentino insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto quest’ultimo profilo di doglianza non integra più – a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 de 2012 – un valido motivo di ricorso per Cassazione (Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018);

in tema di ICI, l’agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall’iscrizione negli appositi elenchi di cui alla L. n. 9 del 1963, art. 11, e della conduzione effettiva dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la “ratio” della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (Cass. n. 20012 del 2020; Cass. n. 10284 del 2019).

A prescindere dalla circostanza che la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta a quest’ultimo principio laddove – affermando che la parte contribuente non ha assolto all’onere di dimostrare di condurre direttamente i terreni – ha rilevato la mancata prova della effettiva coltivazione diretta del suolo da parte della contribuente, il motivo di impugnazione è innanzitutto inammissibile: sia per non aver impugnato proprio questa ratio decidendi della sentenza della Commissione Tributaria Regionale ove appunto si afferma che la parte contribuente avrebbe dovuto dimostrare di condurre direttamente i terreni, sia per difetto di chiarezza in quanto sono denunciati promiscuamente i vizi di violazione di legge, di motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, sia perchè il vizio di insufficiente motivazione non è più denunciabile con il ricorso per Cassazione (se non lamentando una motivazione al di sotto del “minimo costituzionale”, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che non è dato riscontrare nel caso di specie, dal momento che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è assistita da una congrua e ragionevole motivazione), sia infine per difetto di autosufficienza, in quanto non è riportato, nel testo del ricorso, lo specifico riferimento ai documenti che si affermano prodotti.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

 

 

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