Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1167 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1167 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 10784-2011 proposto da:
FALLIMENTO CO.E.MI. COSTRUZIONI EDILI MISTERBIANCO
S.R.L. (p. i. 02121480871), in persona del Curatore
avv. GIACOMO GIUSTOLISI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso l’avvocato MORRONE
PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato
2013
1774

AUGELLO GIUSEPPE, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 21/01/2014

CAVALLARO CARMELO LUIGI (c.f. CVLCML66S12C351K),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO
BAZZONI 5, presso l’avvocato RIZZO TULLIO,
rappresentato
MAURIZIO,

e
giusta

difeso

dall’avvocato

procura

a

margine

RIZZO
del

– controricorrente contro

CAVALLARO ANTONINO (C.F. CVLNNN50E27C351B);
– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA,
depositato il 02/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/11/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito,

per il ricorrente,

l’Avvocato AUGELLO

GIUSEPPE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

controricorso;

raccoglimento del primo e secondo motivo, rigetto
del terzo, assorbiti i restanti.

2

Svolgimento del processo
Il Fallimento Coemi Costruzioni Edili Misterbianco srl ha
i lei- srgcom Eriorz(,
proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi r —
Catania, in accoglimento dell’opposizione proposta da
Cavallaro Luigi e Cavallaro Antonino, ha ammesso i predetti
in via privilegiata al passivo del fallimento Costruzioni edili
Misterbianco srl – Coemi srl per l’importo complessivo di
euro 66.068,00 da ripartirsi tra i due opponenti in ragione
dell’opera professionale prestata in favore della società
fallita.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
La causa rimessa su relazione ex art 380 bis cpc per la
discussione in Camera di consiglio veniva all’udienza del
19.3.13 rimessa alla pubblica udienza
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il fallimento ricorrente
censura il decreto impugnato laddove questo ha ritenuto
ammissibile la nuova produzione effettuata dai
controricorrenti nel giudizio di opposizione.

avverso il decreto depositato il 2.3.11 con cui il Tribunale di

II motivo è infondato avendo questa Corte già affermato
che in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento,
anche nella disciplina prevista dai d.lgs. n. 169 del 2007

2006), per la produzione di documenti a sostegno dell’istanza
di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di
cui all’art. 345 cod. proc. civ., versandosi in un giudizio
diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la
predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur
avendo natura impugnatoria; tale rimedio, infatti, mira a
rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una
cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista
efficacia di giudicato endofallimentare ex art.96 legge fall.,
segnando solo gli atti introduttivi ex artt. 98 e 99 legge fall.,
con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e del
documenti prodotti, ii termine preclusivo per l’articolazione
dei mezzi istruttori.(Cass 4708/11) .
Aggiungasi che ii tribunale ha rilevato che la documentazione
prodotta consisteva negli originale dei documenti già
depositati in fotocopia in sede di verifica dello stato passivo,
il che fa che nel caso di specie fossero stati prodotti nuovi

(come nel regime intermedio, successivo a! d.lgs. n. 5 del

documenti.
Sotto tale profilo la contestazione secondo cui i documenti
prodotti non sarebbero mai stati depositati nella fase di

effettuabili in sede di legittimità e per altri aspetti risulta
priva di autosufficienza, in quanto la curatela avrebbe
dovuto riportare nel ricorso quali erano i documenti prodotti
in sede di verifica e quali in sede di opposizione per
evidenziarne la asserita novità.
Manifestamente infondata è altresì l’ulteriore censura
contenuta nel motivo secondo cui erroneamente il tribunale
avrebbe affermato che il giudice delegato aveva ritenuto
raggiunta la prova dell’esecuzione della prestazione
professionale da parte dei resistenti e della sua anteriorità
rispetto alla dichiarazione di fallimento restando da
determinarne solo 1′ ammontare dovuto.
Ancora una volta la curatela ricorrente propone a questa
Corte un accertamento di fatto, dovendosi peraltro rilevare
che dalle deduzioni dei controricorrenti sembra doversi
dedurre che la curatela faccia riferimento alla motivazione
predisposta per il progetto di stato passivo ma che poi questa

verifica del passivo comporta degli accertamenti di fatto non

sia stata modificata dal giudice delegato nel senso riportato
nel decreto impugnato.
Con il secondo

motivo il fallimento lamenta che

del contratto rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in sede di
accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa
l’opponibilità al fallimento di un credito documentato
mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il
negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto
un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 cod. civ.
(registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di
uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il
compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità
a stabilire la certezza della data del documento, con il limite
del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere
riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì,
sottratto alla sua disponibilità. (da ultimo Cass 2299/12).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’anteriorità al
fallimento del contratto con cui era stato, conferito l’incarico

erroneamente il decreto abbia ritenuto provata l’anteriorità

F,

professionale risultasse provata dai progetti e dagli elaborati
tecnici redatti dai resistenti corredati di data e timbro
dell’ente pubblico di competenza.

principi dianzi indicati poiché l’espletamento in concreto
dell’incarico , provato in modo incontrovertibile dalle
attestazioni della pubblica amministrazione, lascia
ragionevolmente presumere che il conferimento dell’incarico
stesso sia avvenuto in epoca anteriore al suo svolgimento e
quindi anche alla dichiarazione di fallimento.
Con i terzo motivo si deduce che costituiva domanda nuova
la richiesta effettuata in sede di opposizione dai resistenti di
determinazione del compenso dovuto da parte del giudice.
11 motivo è inammissibile.
Anzitutto nella sentenza non si rinviene traccia di una
richiesta di liquidazione del compenso a discrezione del
giudice. In secondo luogo detto compenso non è stato
liquidato discrezionalmente ma sulla base degli importi
previsti in contratto e quindi secondo l’originaria domanda
dei resistenti , onde la asserita domanda nuova, quand’anche
proposta, non avrebbe trovato alcun seguito nella decisione

Tale motivazione appare logicamente corretta e conforme ai

del tribunale che non è pertanto inficiata da alcun vizio.
Con il quarto motivo si contesta la determinazione del
compenso fissata dal giudice.

liquidazione ma ribadendo le argomentazioni già in
precedenza esaminate relative alla mancanza di data certa del
contratto.
Il quinto motivo, con cui si chiede la condanna del resistenti
al pagamento delle spese di giudizio , è inammissibile non
contenendo censure alla pronuncia del tribunale sul punto ma
auspicando solo una liquidazione in proprio favore in caso di
accoglimento del ricorso.

Il ricorso va in conclusione respinto.
Il fallimento ricorrente va di conseguenza condannato al
pagamento delle spese processuali liquidate come da
dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in euro 8000,00 oltre euro
200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Roma 20.11.13

Il motivo è inammissibile non censurando esso in concreto la

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