Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1167 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 13/10/2010, dep. 19/01/2011), n.1167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9482/2009 proposto da:

SOCIETA’ ALFA.CI. SRL, già Frigomat Spa (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CROCE Roberto, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTI ANGELA, giusta

procura speciale in calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13496/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 15.2.08, depositata il 26/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Angela Monti che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

ABBRITTI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: La Corte di Cassazione con sentenza n. 13496/08 depositata il 26.5.2008, ha accolto parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Alfa.Ci. S.r.l.. Ha motivato la decisione, per quello che qui interessa, rilevando in relazione alla eccezione di giudicato relativa ad Irpeg, Irap ed IVA per l’anno 1999 successivo a quello oggetto di causa, l’inammissibilità perchè la sentenza della CTR, depositata con la memoria ex art. 378 c.p.c., non recava l’attestazione di passaggio in giudicato ed anche perchè l’elenco dei documenti depositati con la memoria non era stato notificato alla controparte come prescritto dall’art. 372 c.p.c..

Propone ricorso per revocazione affidato ad un motivo la società, resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con l’unico motivo la società assume l’esistenza dell’errore di fatto revocatorio sulla circostanza che sulla sentenza della CTR Lombardia n. 119/14/06 non fosse apposta certificazione del passaggio in giudicato, circostanza invece affermata nella memoria a pag. 7.

Il motivo è inammissibile per più motivi.

In fatto dall’esame della sentenza allegata alla memoria non risulta l’esistenza della certificazione di passaggio in giudicato.

Peraltro l’inammissibilità della eccezione era stata ritenuta anche per altra concorrente ragione, sicchè l’eventuale errore non era decisivo, mentre la decisività è requisito necessario dell’errore revocatorio.

Infine carattere di decisività va comunque negato al giudicato sulle imposte sul reddito di un anno rispetto a quelle di altro anno, ben potendo variare il reddito della società che ne costituisce il presupposto.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della inammissibilità del ricorso e che le spese debbano seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la soccombente alle spese in Euro settemila oltre spese anticipate a debito ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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