Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1167 del 18/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, (ud. 03/10/2017, dep.18/01/2018),  n. 1167

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Edil Pesaro 2000 ha convenuto in giudizio l’Inps in sede di accertamento negativo della variazione di inquadramento previdenziale, dalla sezione speciale albo artigianato al ramo industria, in relazione al periodo giugno 2001 – dicembre 2004, lamentando l’erroneità della classificazione operata dall’Istituto, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni contributive previste dalla L. n. 443 del 1985, art. 6.

La Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pesaro, ha respinto la domanda del Consorzio rilevando che il tenore testuale della L. n. 443 del 1985, art. 6 è chiaro nell’estendere ai consorzi partecipati sia da imprese artigiane sia (in parte minoritaria) da imprese industriali le agevolazioni contributive solamente ove le singole Regioni abbiamo espressamente disposto in tal senso, mentre i criteri dettati dalla L. n. 88 del 1989, art. 49 non sono vincolanti ai fini della spettanza delle suddette agevolazioni.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, il Consorzio propone ricorso per Cassazione fondato su tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Inps resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 49 in relazione alla L. n. 443 del 1985, art. 6 (ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) avendo, la Corte territoriale, erroneamente tenute distinte le due disposizioni in forza delle quali i Consorzi, sia di imprese artigiane sia di imprese “miste” (artigiane e industriali) sono indistintamente iscritti alla separata sezione dell’Albo delle imprese artigiane, con conseguente diritto all’applicazione delle agevolazioni contributive.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, (ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto inapplicabili al caso di specie il suddetto art. 3 e, conseguentemente, efficace la variazione di classificazione sin dalla data di erroneo inquadramento del datore di lavoro (e non dalla data di notifica del provvedimento di variazione adottato d’ufficio dall’Istituto) pur in mancanza del presupposto previsto dalla disposizione ossia “delle dichiarazioni inesatte del datore di lavoro”. Il Consorzio, invero, sin dal 1999 aveva modificato lo Statuto, consentendo l’adesione di imprese iscritte all’Albo degli artigiani e provvedendo all’iscrizione nel registro delle imprese, iscrizione pienamente efficace anche nei confronti dell’Inps.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, (ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) avendo, la Corte territoriale, applicato il regime sanzionatorio più severo riservato all’evasore contributivo non sussistendone il presupposto. Il Consorzio, invero, sin dal 1999 aveva reso pubblica la propria natura mista mediante deposito della modifica allo Statuto nel registro delle imprese e, in sede di deposito annuale del bilancio aveva provveduto a comunicare l’elenco aggiornato delle imprese consorziate.

4. – Non meritano accoglimento il primo ed il secondo motivo di ricorso che possono essere trattati congiuntamente in quanto basati, entrambi, sull’assimilazione tra Consorzi di imprese esclusivamente artigiane e Consorzi di imprese artigiane ed industriali.

Come questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. n. 2418/2012), la L. n. 443 del 1985 – a cui rimanda la L. n. 88 del 1989, art. 49, lett. b), per l’inquadramento ai fini contributivi nel settore dell’artigianato – è oltremodo rigorosa nella configurazione dell’impresa artigiana, richiedendo l’esercizio personale e professionale dell’attività (art. 2) e prescrivendo limiti dimensionali specifici a seconda del tipo di attività imprenditoriale (in serie o no) e del settore (art. 4).

La medesima L. n. 443 del 1985, art. 6, ammette l’iscrizione nell’albo anche dei consorzi e delle società consortili purchè costituiti tra imprese artigiane. Questa disposizione (la cui rubrica è “Consorzi, società consortili tra imprese artigiane”) recita:

“I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell’albo di cui al precedente art. 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell’albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purchè le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purchè, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell’attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero non superiore ad un terzo, nonchè enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel comma 3, presente art..

Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d’impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all’iscrizione negli elenchi di cui alla L. 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Il tenore lessicale della rubrica e del testo dell’art. 6 rendono chiaro che sia l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 463 del 1959, prevista per i titolari dell’impresa, sia il regime contributivo per i dipendenti (L. n. 88 del 1989, art. 49, lett. b)) vengono riservati esclusivamente alle imprese che hanno le caratteristiche indicate dalla legge per la configurazione come artigiane, ed anche, logicamente, alle forme associative tra le imprese del medesimo tipo, ossia a consorzi e società consortili di imprese artigiane, mentre tradirebbe lo spirito di tutta la normativa sull’artigianato, l’applicazione di detto regime a soggetti non rispondenti alla tipizzazione della legge, come avverrebbe ove si considerasse artigiano un consorzio di cui fa parte anche una sola impresa diversa.

Pertanto, per il combinato disposto della L. n. 88 del 1989, art. 49 e della L. n. 443 del 1985, art. 6 il Consorzio ricorrente non può essere considerato artigiano e non ha diritto all’applicazione del regime previdenziale riservato alle imprese artigiane.

La legge è chiara, infatti, nel distinguere tra Consorzi cui fanno parte esclusivamente imprese artigiane, che godono pienamente di questo regime contributivo e Consorzi “misti” di cui all’art. 6, comma 3. La disposizione prevede che i consorzi “misti” sono meritevoli di agevolazioni da parte delle Regioni (peraltro sempre che le caratteristiche artigiane siano prevalenti) e questa specificazione sta a dimostrare che essi, invece, non godono del regime contributivo previsto per le imprese artigiane, essendo incongruo, ipotizzare, in loro favore, il cumulo tra dette agevolazioni ed il regime contributivo proprio del settore artigiano. Pertanto, dette agevolazioni costituiscono il “massimo” di cui possono godere le imprese artigiane che si associano con imprese di diverso tipo.

La sentenza impugnata è conforme all’orientamento di questa Corte ove ha ritenuto che i Consorzi composti da imprese artigiane e industriali (pur nel rispetto dei limiti percentuali previsti dalla L. n. 443 del 1985, art. 6, comma 3) sono soggetti diversi dai Consorzi composti esclusivamente da imprese artigiane (che godono del regime contributivo proprio delle imprese artigiane) e che il regime delle agevolazioni contributive va rinvenuto esclusivamente nella disposizione citata, che richiede una disposizione regionale. Va, peraltro, corretta la motivazione della sentenza impugnata ove ritiene “iscrivibile” nella separata Sezione dell’Albo degli artigiani “per le finalità agevolative eventualmente previste dalle regioni ai sensi dell’art. 6 cit., comma 3”, dovendosi ribadire che detta iscrizione è consentita solamente ai Consorzi composti esclusivamente da imprese artigiane.

5. – Il terzo motivo non merita accoglimento.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, che questo Collegio condivide, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. B), e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lett. A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr. Cass. nn. 28966/2011, 10509/2012, 17119/2015).

La Corte distrettuale ha correttamente applicato tale orientamento interpretativo ove ha ritenuto ricorrere l’ipotesi della evasione contributiva nel caso di specie, ossia nell’ipotesi in cui il Consorzio aveva occultato la vera natura ai fini della classificazione e dell’individuazione del regime contributivo.

6. – In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

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