Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11669 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 165, presso lo studio dell’avvocato

SILVANA LOMBARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato CASACCI RENZO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 334/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

3/3/09, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente la domanda di T.A. nei confronti del Ministero della Salute intesa ad ottenere la rivalutazione, sulla base degli indici Istat, anche della indennità integrativa speciale computata nell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, in godimento dal 1992, affermando che detta rivalutazione competeva solo a partire dal 1995 e 1996 ai sensi del D.L. n. 344 del 1996, art. 6 e che sul credito competevano solo gli interessi legali, per un totale a suo favore, come da consulenza contabile, di Euro 7.741,23 oltre interessi dal luglio 2005.

Avverso detta sentenza il T. ricorre con tre motivi, mentre il Ministero resiste con controricorso e ricorso incidentale.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso incidentale e di conseguente assorbimento di quello principale;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi e trattato per primo il ricorso incidentale, con cui il Ministero contesta in radice il diritto alla rivalutazione sulla indennità integrativa speciale da computare nell’indennizzo di legge. Il ricorso del Ministero è manifestamente fondato.

E’ stato infatti già affermato (Cass. n. 21703 del 13/10/2009) che “In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all’indennità integrativa speciale, prevista alla L. 25 luglio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, sia perchè il legislatore ne ha espressamente stabilito il riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla L. 25 luglio 1997, n. 238), sia perchè l’indennità integrativa speciale ha proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la rivalutabilità”.

E’ stato così disatteso il precedente orientamento di cui a Cass. N. 15894 del 2005. La infondatezza della pretesa è stata poi confermata dalla successiva sentenza n. 22112 del 2009, che si è data carico del contrasto, sulla base delle seguenti argomentazioni” Osserva il Collegio che l’indennizzo “di cui all’art. 1, comma 1″ (consistente nell’assegno reversibile) dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da emotrasfusioni è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato”, ai sensi dell’art. 2, comma 1 citato. Il comma 2 dello stesso art. 2 stabilisce che esso è poi integrato da una somma corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324 del 1959 e succ. mod., prevista per la prima qualifica degli impiegati civili dello Stato, a) il primo canone di interpretazione legale è quello letterale, imposto dall’art. 12 preleggi, comma 1 e la L. n. 210 del 1992 non disciplina l’indennizzo in questione “nella sua globalità” ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte;

b) l’indennità integrativa speciale serve ad impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria onde è ragionevole che il legislatore non ne abbia previsto la rivalutazione; le ragioni che poi hanno indotto lo stesso legislatore a bloccarla valgono anche per l’integrazione di cui qui si tratta; c) l’art. 32 Cost. garantisce la tutela della salute ma non impone scelte quantitative al legislatore, salvo il principio di equità ossia di ragionevolezza degli indennizzi. Vi è ulteriormente da precisare che il DL 344/1996, applicato dalla Corte per disporre la rivalutazione dal 1995, non è stato convertito. Inoltre con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito in L. n. 122 del 2010, si è disposto che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifiche si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.

Il ricorso incidentale va quindi accolto, con assorbimento del principale, in cui si propongono questioni di legittimità costituzionale, già dichiarate manifestamente infondate con le sentenze citate. La sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Il sopravvenire della disposizione di interpretazione autentica, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

0 riunisce i ricorsi, accoglie l’incidentale e dichiara assorbito il principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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