Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11669 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6904/2010 R.G. proposto da:

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Dora 1, presso l’avv. Maria Athena Lorizio,

che, unitamente all’avv. Sergio Peruzzi, lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., nella qualità di Amministratore del (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone 49, presso l’avv.

Sveva Bernardini, che, unitamente all’avv. Gaddo Boninsegni, lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 5, n. 19/5/09 del 15 dicembre 2008,

depositata il 26 gennaio 2009, non notificata;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2017

dal Consigliere Raffaele Botta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso chiedendo

accogliersi il primo motivo del ricorso principale, assorbito il

secondo, rigettato il terzo e il ricorso incidentale;

uditi l’avv. Maria Athena Lorizio per il Comune di Firenze e l’avv.

Fabrizio De Marsi per delega per il controricorrente e ricorrente

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento per COSAP relativa ad una pretesa occupazione abusiva di suolo pubblico dovuta a un supposto “passo carrabile” in via del (OMISSIS) per l’anno 2005.

La Commissione adita rigettava il ricorso. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva non trattarsi nella specie di “passo carrabile” ma di “accesso a raso”.

Avverso tale sentenza il Comune di Firenze propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale, con un motivo, illustrato anche con memoria.

Con ordinanza del 13 luglio 2016, questa Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio al fine di verificare l’eventuale proposizione dell’eccezione di difetto di giurisdizione nel giudizio di merito.

Acquisito il fascicolo d’ufficio, la causa è nuovamente chiamata per l’odierna udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere valutato il secondo motivo del ricorso principale con il quale l’ente locale deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alla sentenza n. 64 del 14 marzo 2008 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, secondo periodo, (come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 1, lett. b)) nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63.

2. La censura deve essere rigettata alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: “Il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, formatosi per effetto della non impugnazione sulla questione di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, preclude alla pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito di produrre effetti nel processo, poichè il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso” (Cass. S.U. n. 9594 del 2012; v. anche Cass. n. 24079 del 2014).

3. Nel caso di specie, come il collegio ha accertato mediante l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, la questione di giurisdizione non ha costituito motivo di impugnazione nella fase d’appello, con la conseguente formazione del giudicato implicito sul punto: nè la parte ricorrente deduce (e nemmeno dimostra) di aver sollevato siffatta eccezione nel giudizio di merito.

4. Verificata la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione (del giudice tributario) nel caso di specie, è possibile valutare il primo motivo del ricorso principale con il quale l’ente locale deduce la cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuta formazione del giudicato esterno successivamente alla conclusione del giudizio di merito, giudicato riconducibile alla sentenza n. 7/11/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, depositata il 6 marzo 2008 (e non impugnata), che ha deciso sulla stessa situazione di fatto alla base della controversia in esame rilevando l’esistenza nel caso di un “passo carrabile soggetto alla relativa disposizione normativa”.

5. La parte controricorrente non contesta l’esistenza e il contenuto del giudicato cui l’ente locale fa riferimento, ma ne sostiene l’inefficacia in ragione del difetto di giurisdizione che sarebbe conseguito alla già richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008, pronunciata prima che il giudicato in questione si formasse: si tratta, tuttavia, di un ragionamento che trova il proprio limite in quanto rilevato da questa Corte che ha ritenuto necessaria una impugnazione specificamente diretta a confutare la giurisdizione del giudice adito per evitare che sul punto possa formarsi il giudicato (che è) implicito nella pronuncia sul merito della controversia (Cass. S.U. n. 9594 del 2012), impugnazione che è pacifico non esservi stata nella fattispecie.

5.1. Tanto determina il rigetto del motivo di ricorso incidentale formulato dal contribuente con il quale è chiesto alla Corte di affermare appunto l’inefficacia del giudicato in questione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008.

6. Sicchè deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale essendo ormai consolidato il principio di diritto secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse (ma non è questo il caso, trattandosi delle medesime finalità) da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. fra le tante Cass. n. 8650 del 2010).

7. Resta assorbito il terzo motivo del ricorso principale con il quale si discute in ordine alla situazione già accertata con il giudicato esterno del quale è stata chiesta l’applicazione.

8. Pertanto, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, rigettati il secondo e il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in ordine al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

9. In ragione del consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso appare giustificata la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, rigettati il secondo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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