Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11669 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25363-2019 proposto da:

GE.MA.SA. – GESTIONI MARITTIME SAMMARGHERITESI SAS, in persona dei

soci amministratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE DE GIROLAMO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II N. 18, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE PECORILLA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA SUPPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno d’imposta 2010;

la Commissione Tributaria Regionale della Liguria respingeva il ricorso della parte contribuente affermando che, in merito ad un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento di ICI al comune di Santa Margherita Ligure conseguente a maggior rendita catastale attribuita dall’Ufficio per un’area demaniale condotta in concessione nel porto di Santa Margherita Ligure per l’ormeggio ed altre attività della nautica da diporto, “la questione necessariamente segue la sorte della controversia relativa alla rendita catastale di cui a sentenza in data odierna nei confronti della medesima società”.

Proponeva ricorso per cassazione la parte contribuente affidato a quattro motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre il comune di Santa Margherita Ligure si costituiva con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia la nullità della sentenza impugnata in ragione della manifesta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, laddove il comune di Santa Margherita Ligure non ha applicato il “valore contabile” essendo inapplicabile il metodo alternativo della “rendita catastale” in quanto nell’anno d’imposta 2010, e fino al 2014, nessuna rendita per l’immobile risultava essere iscritta in catasto – per la determinazione della base imponibile della maggiore ICI liquidata per l’annualità 2010, così come previsto da tale disposizione;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, per non aver la Commissione Tributaria Regionale rilevato l’illegittimità del criterio di tassazione del “valore catastale”;

considerato che con il terzo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, per non aver la Commissione Tributaria Regionale in subordine disposto la sospensione della controversia pregiudiziale afferente la legittimità della rendita catastale;

considerato che con il quarto motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia, in via del tutto subordinata, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1939, artt. 27, 28 e 29, della Circolare 30 novembre 1992, n. 6/T, dell’Agenzia delle entrate, e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 – norma che, in via di interpretazione autentica, ha espressamente codificato i contenuti della predetta circolare – nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale ha implicitamente ed erroneamente ritenuto corretto il criterio di valutazione adottato dall’Agenzia delle entrate per la determinazione del valore finale, e quindi della rendita catastale, delle unità immobiliari a destinazione speciale come quella oggetto del caso di specie, nonostante l’incoerenza tra la metodologia di valutazione in concreto applicata e quella citata nell’accertamento e non ha, per contro, condiviso il procedimento di stima indiretto a tal fine proposto e impiegato dalla società all’epoca di presentazione del DOCFA.

Considerato, quanto al primo motivo di impugnazione che, secondo questa Corte:

il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale ha fornito una motivazione oscura, non intelligibile e de relato, indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. n. 22272 del 2018) aderendo acriticamente ad altra decisione senza neppure richiamarne gli estremi e i contenuti ritenuti salienti, limitandosi soltanto ad affermare che “la questione necessariamente segue la sorte della controversia relativa alla rendita catastale di cui a sentenza in data odierna nei confronti della medesima società”. In tale contesto, non può che essere fondata la doglianza di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in quanto, a fronte di uno specifico motivo (riportato nel ricorso in ossequio al principio della sua autosufficienza) ove si lamentava che la Commissione Tributaria Provinciale non aveva applicato il “valore contabile” (essendo inapplicabile il metodo alternativo della “rendita catastale” in quanto nell’anno d’imposta 2010, e fino al 2014, nessuna rendita per l’immobile risultava essere iscritta in catasto) per la determinazione della base imponibile della maggiore ICI liquidata per l’annualità 2010, la Commissione Tributaria Regionale non ha sostanzialmente risposto a tale domanda, limitandosi, come detto, ad un generico rinvio ad altra pronuncia, ponendosi dunque, come pure già sottolineato, ben al di sotto del minimo costituzionale di motivazione richiesto per una sentenza.

Gli altri motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo, dovendosi peraltro precisare, con particolare riferimento al terzo motivo di impugnazione, che la Commissione Tributaria Regionale dovrà tenere conto dell’eventuale sussistenza di una controversia, pregiudiziale rispetto alla presente lite, afferente la legittimità della rendita catastale.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione e assorbiti il secondo, terzo e quarto, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accolto il primo motivo di impugnazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

 

 

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