Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11668 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in a persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessanro, NICOLA VALENTE, ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., V.P.L., P.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 2

0.1.09, depositata l’11/03/2 009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega avv.

Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova confermando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da V.P.L., P.I. e M.G. nei confronti dell’Inps per la riliquidazione della pensione in godimento che avevano ottenuto cumulando la contribuzione versata presso l’Inpdai con quella versata in precedenza presso il Fondo Elettrici;

sostenevano i pensionati che l’Inps (successore dell’Inpdai) avrebbe illegittimamente applicato il limite soggettivo rappresentato dalla misura massima della pensione dovuta al soggetto che disponesse della sola contribuzione Inpdai;

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso; i pensionati sono rimasti intimati. Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è già stato affermato (tra le tante Cass. n. 724 del 14/01/2009 e n. 14467/2009) che “In tema di anzianità contributiva maturata presso l’INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall’INPDAI (nella specie, Fondo elettrici), in forza della normativa che disciplina la materia – D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, L. n. 44 del 1973, art. 5 D.M. 7 luglio 1973 – sono previsti due distinti calcoli, operanti su piani diversi (citato D.P.R. n. 58, art. 1), l’uno rilevante per il calcolo della pensione, l’altro introdotto come limite “in ogni caso” all’importo della pensione, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall’INPDAI “ai sensi del comma precedente”, cioè secondo il regime generale dell’INPDAI, il quale non può non essere quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello “ius superveniens”, nella specie l’introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.

Tale disciplina – nel delineare l’anzidetto procedimento separato di liquidazione della contribuzione trasferita, la cui utilità è evidente ove l’interessato non abbia raggiunto la “massima” anzianità contributiva dei quaranta anni – non pone dubbi di legittimità costituzionale: il limite è paritario per tutti i dirigenti assicurati all’INPDAI, nè sussiste lesione del principio dell’affidamento perchè la riduzione delle aspettative di pensione rispetto al fondo di provenienza dipende da un’opzione espressa in epoca successiva all’introduzione della norma comportante il limite;

infine, il carattere formale del rinvio, confermato dalla D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3 in attuazione della delega di cui alla L. n. 335 del 1995, conferita per l’armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, esclude la pretesa abrogazione implicita dell’altro limite D.P.R. n. 58 citato, ex art. 1, comma 2, ad opera del D.Lgs. n. 181 del 1997, suscettibile di nuove disarmonie tra assicurati INPDAI. Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che deciderà la causa sulla base dei principi sopra enunciati e provvederà anche per le spese del presente processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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