Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11668 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5274-2007 proposto da:

D.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

IPPOCRATE 92, presso lo studio dell’avvocato GENOVESE ROSALBA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO MARIANO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASSINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. cron. 370/2006 del GIUDICE DI PACE di CASSINO,

del 14.2.06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Cassino, sull’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada proposta dal sig. D.R.A., ha convalidato il provvedimento opposto, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 5, sul solo rilievo dell’ingiustificata assenza dell’opponente alla prima udienza;

che il D.R. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’intimato Comune di Cassino non ha resistito;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, l’ordinanza viene censurata invocando le declaratorie di illegittimità dell’art. 23, comma 5 cit. pronunziate dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 507/1995 e 534/1990;

che la complessiva censura è manifestamente fondata;

che infatti le due richiamate sentenze della Corte Costituzionale hanno dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, rispettivamente nelle parti in cui prevede che il giudice, in caso di mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore alla prima udienza in assenza di legittimo impedimento, sia tenuto a convalidare il provvedimento opposto anche quando la sua illegittimità risulti dalla documentazione allegata al ricorso, ed anche quando l’amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui allo stesso art. 23, comma 2;

che conseguentemente l’ordinanza di convalida del provvedimento opposto deve, a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore alla prima udienza priva di giustificazione, la indicazione dell’avvenuto deposito dei documenti prescritti dalla L. n. 689 del 1981, citato art. 23, comma 2, nonchè la motivazione in ordine alla infondatezza della opposizione alla stregua dell’esame dei predetti documenti oltre che di quelli eventualmente depositati dall’opponente (Cass. 6571/1999 e successive conformi);

che invece l’assenza ingiustificata dell’opponente all’udienza è l’unica ragione della convalida indicata nell’ordinanza impugnata con il ricorso in esame;

che l’ordinanza impugnata va pertanto cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Cassino in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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