Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11668 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.11/05/2017), n. 11668
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11514/2009 R.G. proposto da:
P.V., Pa.Vi. e P.G., nella loro
qualità di figli ed unici eredi di O.T., elettivamente
domiciliati in Roma, via C. A. Racchia 2, presso l’avv. Michele C.
Del Re, che li rappresenta e difende giusta delega a margine
dell’atto di intervento del 2 luglio 2010;
– ricorrenti –
contro
Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
nonchè nei confronti del:
Comune di Trevignano Romano, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 6, n. 53/6/08 del 24 aprile 2008, depositata il 28
maggio 2008, non notificata;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2017
dal Consigliere Raffaele Botta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giacalone Giovanni, che ha concluso chiedendo dichiararsi
la inammissibilità del ricorso;
Udito l’avv. Riccardo Montagnoli per l’Avvocatura dello Stato.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ICI rispetto al quale la contribuente O.T., cui poi si sono sostituiti i suoi eredi, contestava la rendita catastale attribuita, non corrispondente a suo dire allo stato dell’immobile.
La Commissione adita rigettava il ricorso ritenendo congrua la valutazione dell’Ufficio e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe avverso la quale la contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo (fatto proprio dai suoi eredi con apposito atto di intervento).
L’amministrazione resiste con controricorso. L’ente locale intimato non si è costituito.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1142 del 1949, art. 75 per aver il giudice di merito disatteso integralmente i parametri di riferimento statuiti per la determinazione del valore commerciale degli immobili.
2. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo:
a) in primo luogo perchè manca la formulazione del “quesito di diritto” imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis;
b) in secondo luogo perchè investe un accertamento di fatto congruamente motivato dal giudice di merito al quale la questione era riservata, senza che sia argomentata in proposito alcuna conferente censura.
3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017