Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11668 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.M., RA.MA., C.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARIOLI 77, presso lo studio

dell’avvocato SQUILLANTE IACOPO, che li rappresenta e difende,

giusta procura stesa in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1659/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del Lazio del 27/01/2014, depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.P., R.M. e Ra.Ma., quali eredi di R.A., (che resistono con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1659/06/2014, depositata in data 19/03/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza di R.A., già dirigente dell’ENEL (ed, a seguito di decesso del medesimo nel corso del giudizio, degli eredi del medesimo), di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versatale all’Erario, nell’anno 2002, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,50% – è stata, in sede di rinvio (a seguito di cassazione, con pronuncia di questa Corte n. 29548/2011, di pregressa decisione d’appello), parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere parzialmente il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, in applicazione del principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, “gli importi maturati dal R. fino al 31 dicembre 2000 vanno assoggettati al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre sulle somme rivenienti dalla liquidazione del rendimento deve essere applicata la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1995, art. 6” e che, invece, “gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 vanno assoggettati per intero al regime di tassazione separata di cui ai predetti D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17”.

Secondo i giudici della C.T.R., costituisce “onere della Amministrazione finanziaria espletare ogni utile indagine al fine di poter dare esecuzione alle pronunzie soprattutto in presenta di indizi di prova forniti dal contribuente in sede di richiesta di rimborso e fatti salvi gli effetti di un eventuale giudizio di ottemperanza”.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e art. 384 c.p.c. e art. 392 c.p.c., e s.s., non avendo i giudici di appello fatto applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte nella motivazione di rinvio, con ordinanza n. 29180/2011, che imponeva di verificare se vi fosse stato (e quale fosse stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) fosse stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, vale a dire l’effettivo impiego sul mercato del capitale affluito nel fondo PIA. 2. La prima censura è fondata, con assorbimento del secondo motivo.

Questa Corte, con l’ordinanza n. 12980/2011, nel cassare, in parziale accoglimento dei due motivi di ricorso proposti (uno per violazione di norma di diritto, uno per vizio motivazionale), la sentenza di appello impugnata, per sua genericità (non essendo stato “compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo, sul mercato, del capitale accantonato, e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento affermata tassazione al 12,50%”), ha rinviato dinnanzi ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio “perchè accerti, in coerenza con il principio di diritto sopra enunciato, il rendimento derivante dall’impiego, sul mercato, del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datare di lavoro e dal lavoratore”.

Ora, in generale, la peculiare natura del giudizio di rinvio, che è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, comporta che i limiti e l’oggetto sono fissati dalla sentenza di annullamento.

Nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., comma 3, non sono ammesse nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza d’appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perchè ritenuti erroneamente privi di rilievo (Cass. 16180/2013).

E’ stato tuttavia anche chiarito da questa Corte che “i limiti all’ammissione delle prove concernono l’attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d’ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice, come può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito, così può ben preferire, salvo l’obbligo della relativa motivazione, di fondare la decisione su tale primitiva consulenza, laddove la ritenga meglio soddisfacente, anche rispetto a quella eventualmente espletata in sede di rinvio, avendo egli il potere di procedere (nuovamente) all’accertamento del fatto valutando liberamente le prove già raccolte” (Cass. 341/2009).

Nella specie, la C.T.R. si è limitata a ribadire il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 13642/2011, e richiamato dalla sentenza di rinvio, ma non ne ha tratto le necessarie conseguenze, essendosi limitata a demandare all’Amministrazione Finanziaria di accertare la misura del rimborso dovuto ai contribuenti, sulla base della documentazione già prodotta o acquisenda, laddove le era stato demandato proprio il compito di accertare l’effettiva presenza di un rendimento del capitale accantonato, cui applicare l’aliquota agevolata L. n. 482 del 1995, ex art. 6.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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