Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11668 del 04/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11668
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22446-2019 proposto da:
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona della Sindaca pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CIAVARELLA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SORGENTE – SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO – SPA, in persona del
Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GERMANICO n. 109, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO BRUNETTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1280/16/2019 della COMMISSIONE TRIBITARIA
REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 06/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all’ICI dovuto a Roma Capitale per l’anno 2010;
la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che vada esclusa l’imponibilità ICI allorquando, a fronte della dichiarazione di inedificabilità della pare ricorrente, la procedura di perequazione urbanistica non si sia ancora perfezionata, non essendo ancora stata individuata ed assegnata al contribuente espropriato l’area c.d. di atterraggio, ossia l’area destinata alla futura assegnazione, dal momento che in assenza del presupposto impositivo (cioè il possesso di un’area edificabile) Roma Capitale non può pretendere il pagamento dell’imposta.
Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere o, in via subordinata il rigetto del ricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Roma Capitale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, del D.L. 30 settembre 2005, art. 11-quattordecies, comma 16, nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, e della L. n. 1150 del 1942, art. 23, e delle norme tecniche di attuazione del PRG del comune di Roma, art. 3, comma 21, per avere la CTR erroneamente ritenuto che ai fini della tassazione ICI e della determinazione della base imponibile si debba prescindere dalla circostanza che l’immobile in questione è pur sempre espressione di una potenzialità edificatoria;
considerato che secondo questa Corte:
in tema di ICI, un’area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di “compensazione urbanistica” non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerendo al terreno, non costituendo una qualità intrinseca del medesimo, e non essendo trasferibile separatamente da esso (Cass. SU n. 23902 del 2020).
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al suddetto principio là dove – affermando che vada esclusa l’imponibilità all’ICI allorquando, a fronte della dichiarata dichiarazione di inedificabilità della pare ricorrente, la procedura di perequazione urbanistica non si sia ancora perfezionata, non essendo ancora stata individuata ed assegnata al contribuente espropriato l’area c.d. di atterraggio, ossia l’area destinata alla futura assegnazione, dal momento che in assenza del presupposto impositivo (cioè il possesso di un’area edificabile) Roma Capitale non può pretendere il pagamento dell’imposta – ha ritenuto non assoggettabile ad ICI l’immobile in questione, già edificabile e poi assoggettato a vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto inserito in un programma di “compensazione urbanistica”.
Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021