Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11667 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5189-2007 proposto da:

PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PINEROLO 43, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMMAROTA MASSIMO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 247/2006 del GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE DISTACCATA di FIUMICINO, depositata il 22/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Civitavecchia – Sede distaccata di Fiumicino ha accolto l’opposizione proposta dal sig. R.G. a ordinanza di sospensione della patente per guida in stato di ubriachezza, emessa dal Prefetto di Roma, sul rilievo del difetto di prova certa dello stato di ubriachezza;

che il Prefetto ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimato;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso si denuncia extrapetizione, per avere il giudice escluso l’illecito per difetto di prova, mentre con l’opposizione erano stati denunciati esclusivamente vizi formali del provvedimento opposto;

che la censura è manifestamente infondata, essendo smentita dalla lettura dell’atto di opposizione, in cui espressamente si deduce, con il secondo motivo, l'”errato accertamento di violazione da parte degli agenti verbalizzanti”;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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