Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11667 del 07/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11667
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., (OMISSIS), in persona del Responsabile
del Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18,
presso lo studio dell’avvocato VACCARI GIOIA, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato SEVERA ENNIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato INNOCCA RENATO PIERO giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1199/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del Lazio del 12/02/2015, depositata il 27/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA;
udito l’Avvocato COLITTI Alberto (delega avvocato Vaccari)
difensore della ricorrente che si riporta alla memoria.
Fatto
IN FATTO
Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di F.S. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1199/35/2015, depositata in data 27/02/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria riguardante crediti di natura tributaria, inerenti le imposte di Registro e Tarsu, dovute per gli anni 2003, 2006 e 2007 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che: 1) l’iscrizione ipotecaria era nulla per mancata notificazione della previa intimazione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, decorso un anno dalla presunta notifica delle cartelle di pagamento; 2) la “documentazione in atti non evidenzia con certezza che le cartelle esattoriali siano state tutte regolarmente notificate”; 3) l’appellante ha “versato l’importo di Euro 19.380,31 a saldo della cartella di pagamento, dalla quale scaturisce l’iscrizione di ipoteca”; 4) in ogni caso con la “sentenza 49/37/12 del 23 febbraio 2012” è stata dichiarata cessata la materia del contendere, conseguente allo sgravio e rimborso ottenuto dalla contribuente (per effetto di pronuncia distinta favorevole al coniuge, coobbligato in solido). Di conseguenza, ad avviso della C.T.R., dovevano essere accolte sia l’eccezione relativa alla mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sia quella inerente la mancanza dei presupposti fondanti la pretesa tributaria.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente, dando atto di avere già proceduto alla cancellazione dell’ipoteca impugnata “prima della definizione del giudizio di primo “grado”, lamenta, con il primo ed il secondo motivo, due errores in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, commessi dalla C.T.R. in relazione al capo con il quale è stata affermata la irregolarità della notifica di alcune cartelle esattoriali, sia per violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi i giudici pronunciati su questione non specificamente dedotta dall’appellante in un motivo di appello, sia per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e motivazione del tutto apparente sul punto, non essendo stato specificato per quali cartelle si riteneva non raggiunta la prova certa della notificazione.
2. La C.T.R., affermata la nullità dell’iscrizione ipotecaria sotto tale profilo, ha poi ritenuto anche venuta, ormai, meno la pretesa tributaria sottesa alle cartelle esattoriali (per l’ipotesi di loro mancata notifica) che avevano dato luogo all’iscrizione ipotecaria.
La ricorrente Equitalia ha specificato, anche in memoria, di avere già da tempo provveduto alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, avendo dunque interesse ad impugnare esclusivamente la statuizione in ordine alla non regolare notifica delle cartelle di pagamento.
3. La prima censura è infondata, non ricorrendo il vizio di ultrapetizione, considerato che la contribuente appellante aveva sempre reiterato, in appello (quale ritrascritto, in questa sede, da entrambe le parti), anche la lagnanza relativa alla inesistenza/irritualità della notifica delle cartelle di pagamento, le cui relate di notificazione assumeva non essere state allegate in giudizio.
4. Fondata è invece la seconda censura.
Ricorre invero il vizio di motivazione del tutto apparente, in quanto i giudici della C.T.R. si sono limitati ad affermare, sul punto in contestazione, che la “documentazione in atti non evidenzia con certezza che le cartelle esattoriali siano state tutte regolarmente notificate”, affermazione questa del tutto generica ed apodittica, che non spiega neppure le ragioni dell’affermazione sulla irregolare notifica di alcune, non specificate, cartelle.
3. Per tutto quanto sopra esposto, accolto il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016