Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11666 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore in proprio e quale

mandatario della SCCI SPA – società di cartolarizzazione dei crediti

INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CALIULO LUIGI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G. (OMISSIS), SO.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo

studio dell’avvocato PIETROSANTI FABRIZIO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DRAGO FABRIZIO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA (già GEC SPA) – concessionario del servizio

nazionale di riscossione per la provincia di Cuneo;

– intimata –

avverso la sentenza n. 78/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

29.1.09, depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che insiste per

l’accoglimento del ricorso;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Fabrizio Drago che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino annullava le due cartelle esattoriali notificate dall’Inps a So.Gi.

e a S.G. nell’agosto e nel settembre 2003 aventi ad oggetto i contributi per i lavoratori dipendenti rispettivamente per il periodo febbraio 1987 – luglio 1989 ( So.Gi.) e aprile 1990 – luglio 1991 ( S.G.); erano intervenute due dichiarazioni di fallimento in data 8.1.91 e in data 23.7.91, mentre entrambe le procedure si erano chiuse in data 1.7.97 in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione dei contributi, la Corte territoriale – rilevato che il relativo termine era stato sospeso fino al 1.7.97 a causa del fallimento dei due ai sensi della L. Fall., art. 94 e che Flnps aveva fatto domanda di insinuazione al passivo nell’aprile e nel luglio 1991 – affermava che dal 1.7.97 aveva iniziato a decorrere un nuovo termine decennale, ma che, a seguito della entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, tale termine, dal 1.1.96, si era ridotto a cinque anni, (giacchè detta legge aveva ridotto la prescrizione dei contributi da dieci a cinque anni), di talchè, computandosi il quinquennio dal 1.7.97 ( data di chiusura del fallimento) i contributi, in assenza di altri atti interruttivi, si erano prescritti al 1.7.2002, e quindi ancor prima della notifica delle cartelle avvenuta nell’agosto e settembre 2003.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con un motivo.

I S. resistono con controricorso, mentre Equitalia Nomos spa è rimasta intimata.

L’Inps si duole che non sia stato ritenuto operante il termine di prescrizione decennale.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata dai contro ricorrenti;

Rilevato che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non smentiti validamente con la memoria;

Infatti, in caso di atti interruttivi della prescrizione posti in essere entro il 31 dicembre 1995, la prescrizione rimane decennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 10.

E’ stato infatti affermato (Sez. U, Cass. n. 5784 del 04/03/2008) che “In tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali – tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo;

dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione”.

Nella specie consegue che, avendo l’Istituto interrotto la prescrizione nel 1991, e quindi prima della entrata in vigore della citata legge del 1995, il relativo termine è “sempre” rimasto decennale, restando irrilevante la sospensione del suo decorso a seguito della dichiarazione di fallimento; poichè il medesimo ha poi ripreso a decorrere dalla data di chiusura del fallimento, ossia dal (OMISSIS), la notifica delle cartelle nell’agosto e settembre 2003 è avvenuta nel decennio e quindi la prescrizione non si è maturata.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della opposizione avverso le cartelle di pagamento per cui è causa. Le spese dell’intero giudizio sopportate dall’INPS e liquidate come da dispositivo, sono a carico dei soccombenti S..

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la opposizione alle cartelle di pagamento. Condanna i soccombenti al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio a favore dell’Inps, che liquida, per il primo grado, in complessivi Euro millesettecentocinquantacinque/00, di cui quattrocentottanta/00 per diritti e milleduecentocinquantacinque/00 per onorari; per il secondo grado in complessivi Euro milleottocentoquarantaquattro/00, di cui cinquecentoquarantaquattro/00 per diritti ed Euro milleduecentottanta/00 per onorari; per il giudizio di cassazione in euro venti per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre accessori di legge per ciascuno dei tre giudizi.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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